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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18763/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era aspecifico, in quanto il ricorrente si limitava ad affermare in modo assertivo l'esistenza di argomentazioni difensive nell'appello, senza riportarle né confrontarsi puntualmente con la motivazione della Corte territoriale. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per difetto di specificità dei motivi. Con l'unico motivo deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., la violazione dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo che nell'atto di appello erano state comunque esposte le ragioni delle doglianze difensive, sia in ordine al tema dell'incapienza dell'imputato sia quanto alla richiesta di rinnovazione del dibattimento ex art. 603 c.p.p. La censura è stata ritenuta generica perché non indicava in concreto quali fossero tali ragioni né in che modo la Corte d'appello le avrebbe trascurate nel giudizio di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    Viene richiamato come parametro di deduzione del motivo di ricorso, ma la censura è ritenuta in concreto aspecifica e quindi non idonea a superare il vaglio di ammissibilità.

  • art. 581 c.p.p.

    La Corte conferma la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi.

  • art. 603 c.p.p.

    È citato dalla difesa in relazione alla richiesta di rinnovazione del dibattimento, ma la sentenza non entra nel merito della fondatezza di tale istanza.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è inammissibile se si limita ad affermazioni assertive e non indica puntualmente le ragioni difensive che sarebbero state trascurate dal giudice di merito.
  • La deduzione di violazione dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p. richiede un confronto concreto con il contenuto dell'atto di appello e con la motivazione che ha ravvisato l'aspecificità dei motivi; non basta una mera affermazione di esistenza di doglianze.
  • In sede di legittimità, il motivo deve essere autosufficiente e specifico rispetto alla decisione impugnata, altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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