Sentenza del 22/11/2018 n. 2057 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il recupero di IVA per euro 67.673,00, relativa all'anno d'imposta 2005, detratta dalla società in relazione ad acquisti di pellame ritenuti soggettivamente inesistenti e inseriti in una frode carosello. L'Ufficio sosteneva che la società fornitrice S. T. S.r.l. fosse una società interposta o cartiera e che C. N. I. S.r.l. sapesse, o avrebbe dovuto sapere usando l'ordinaria diligenza imprenditoriale, di partecipare a una frode IVA. La società contestava sia la ricostruzione dei fatti sia la sufficienza degli elementi probatori, sostenendo che le operazioni erano commercialmente regolari, i prezzi di mercato, la merce effettivamente acquistata e che non vi erano indizi idonei a dimostrare la sua consapevolezza della frode.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa aveva respinto il ricorso della società. In seguito, la Corte di Cassazione aveva cassato la precedente decisione regionale e rinviato la causa per un nuovo esame. In sede di riassunzione, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l'Agenzia non avesse fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare che C. N. I. S.r.l. conoscesse o fosse in grado di conoscere la frode. La mera esistenza di una società fornitrice sospetta non è stata considerata sufficiente, soprattutto perché gli acquisti risultavano effettuati a prezzi di mercato, le operazioni apparivano commercialmente regolari e la fornitrice aveva effettuato versamenti IVA. È stato quindi riconosciuto lo stato di buona fede della contribuente, con accoglimento dell'appello, riforma della sentenza di primo grado e annullamento del recupero IVA. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, comprese quelle del giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in euro 10.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Norme richiamate
Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972
La detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
Il diritto alla detrazione può essere negato quando l'acquisto è collegato a operazioni soggettivamente inesistenti e l'Amministrazione dimostra che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode IVA.
Art. 57 del D.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata in relazione al raddoppio dei termini per la notifica dell'accertamento.
La questione del raddoppio dei termini era stata contestata dalla società, ma non costituisce il fondamento decisivo dell'esito favorevole, basato soprattutto sull'insufficienza della prova circa la conoscenza o conoscibilità della frode.
Direttiva 2006/112/CE, articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), 220, punto 1, 226 e 273
Il diritto alla detrazione può essere negato qualora sia dimostrato, sulla base di elementi oggettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'acquisto partecipava a un'evasione dell'IVA.
La normativa unionale tutela il diritto alla detrazione del contribuente in buona fede, ma consente di negarlo quando l'Amministrazione dimostri con elementi oggettivi la consapevolezza, o la conoscibilità mediante ordinaria diligenza, della frode.
Cassazione n. 10120 del 21 aprile 2017
L'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
L'Ufficio deve fornire indizi concreti e specifici, idonei a porre sull'avviso un imprenditore onesto e mediamente esperto; solo dopo tale prova il contribuente deve dimostrare di avere adottato la normale diligenza.
Cassazione n. 24426 del 2013
La prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata può costituire elemento sintomatico della mancanza di buona fede del cessionario.
Nel caso tipico di società cartiera, l'assenza di struttura e mezzi può essere un indizio rilevante, ma la valutazione deve essere collegata alle concrete circostanze dell'operazione e alla possibilità effettiva del cessionario di percepire l'anomalia.
Massime di principio
- Nelle frodi IVA, la sola inesistenza soggettiva del fornitore o la sua eventuale natura di società cartiera non comporta automaticamente la perdita della detrazione in capo al cliente: occorre provare che il cliente sapesse o avrebbe dovuto sapere della frode.
- L'onere principale grava sull'Amministrazione finanziaria, che deve indicare elementi oggettivi, specifici e concordanti; non sono sufficienti sospetti generici, irregolarità del fornitore o la mera presenza di un intermediario.
- La buona fede del contribuente può essere valorizzata quando le operazioni sono effettive, i prezzi sono coerenti con il mercato, i pagamenti e la documentazione sono regolari e non emergono anomalie percepibili da un imprenditore mediamente diligente.
- La diligenza richiesta è quella ordinaria e concretamente esigibile nel settore, non un obbligo di svolgere indagini investigative approfondite sulla struttura interna o sulla posizione fiscale dei propri fornitori.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, è opportuno conservare contratti, ordini, documenti di trasporto, prove dei pagamenti, corrispondenza commerciale, verifiche anagrafiche e fiscali del fornitore e ogni elemento che dimostri la normale realtà economica dell'operazione.
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