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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24672/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che, in una controversia su un avviso di pagamento TARSU per l'anno 2011 relativo a un ipermercato sito nel territorio comunale, aveva parzialmente accolto l'appello dell'ente impositore, dichiarando assoggettabili a TARSU soltanto le aree destinate a parcheggio. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha però chiesto dichiararsi l'estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, deducendo la conclusione di un verbale d'intesa con il Comune, la rettifica in autotutela dell'avviso di pagamento e il versamento della somma indicata nel nuovo avviso rettificato.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità in ragione delle modalità di definizione della controversia e dell'accordo raggiunto sul punto. Ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché tale meccanismo non opera in caso di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.

    consente la produzione del documento che comprovi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    il raddoppio del contributo unificato si applica solo in caso di integrale conferma della decisione impugnata o di ordinaria inammissibilità del ricorso, non quando il ricorso diviene inammissibile sopravvenientemente per cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto la modifica all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 relativa al raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, intervenga una transazione o altro fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, viene meno l'interesse alla decisione sul merito e il ricorso diviene inammissibile in via sopravvenuta.
  • La sopravvenuta cessazione della materia del contendere può essere provata mediante documenti prodotti in cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
  • In presenza di definizione concordata della controversia, la regolazione delle spese di legittimità può essere disposta con compensazione, ove ciò risulti coerente con l'accordo intervenuto tra le parti.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla declaratoria di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere, poiché questa rende irrilevante la valutazione della fondatezza virtuale del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoPrescrizione

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