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Sentenza

Sentenza del 10/07/2017 n. 1698 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Rettifica del reddito d'impresa - Prova - Onere a carico del contribuente - Potere dell'Amministrazione finanziaria del controllo e della congruità delle spese - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è favorevole all’Amministrazione finanziaria: il contribuente non può limitarsi a documentare formalmente il sostenimento del costo, ma deve provare anche inerenza e congruità. L’Amministrazione può contestare e disconoscere la deduzione di costi sproporzionati rispetto ai ricavi o all’attività dell’impresa. La sentenza richiamata, Cass. civ., 26 aprile 2017, n. 10269, conferma tale ripartizione dell’onere probatorio.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’onere della prova relativo ai costi e agli oneri dedotti dal reddito d’impresa. Il contribuente deve dimostrare non solo l’effettiva esistenza delle spese, ma anche la loro inerenza all’attività esercitata, la diretta imputazione alla produzione di ricavi e la congruità rispetto ai ricavi conseguiti e all’oggetto dell’impresa. L’Amministrazione finanziaria può quindi verificare la ragionevolezza e proporzionalità dei costi indicati in bilancio o in dichiarazione e negare la deduzione della parte ritenuta sproporzionata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

    Anche nel regime previgente, la deducibilità dei costi richiedeva la prova dei relativi presupposti, inclusa l’inerenza all’attività produttiva.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598

    La disciplina previgente poneva sul contribuente la prova dei costi e degli oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Anche nell’attuale disciplina del reddito d’impresa, il contribuente deve dimostrare l’effettività, l’inerenza e la congruità dei costi dedotti.

  • Cass. civ., sentenza 26 aprile 2017, n. 10269

    L’onere della prova dell’inerenza dei costi comprende anche la loro congruità; l’Amministrazione può valutare la proporzionalità dei costi rispetto ai ricavi e all’oggetto dell’impresa.

Massime di principio

  • In una controversia sulla deducibilità di un costo d’impresa, il contribuente deve provare non soltanto che la spesa è stata sostenuta, ma anche che è collegata all’attività produttiva di ricavi.
  • La documentazione contabile o la fattura, da sole, possono non essere sufficienti: occorre dimostrare la concreta utilità del costo per l’attività e la sua coerenza economica.
  • L’Amministrazione finanziaria può sindacare la congruità dei costi quando risultano sproporzionati rispetto ai ricavi, all’attività esercitata o alle normali esigenze aziendali.
  • La contestazione dell’Amministrazione non comporta automaticamente l’indeducibilità dell’intera spesa: il contribuente può difendersi fornendo elementi concreti sulla necessità, ragionevolezza e proporzionalità del costo.
  • In generale, maggiore è la sproporzione del costo rispetto alle dimensioni e all’attività dell’impresa, maggiore sarà l’esigenza di una prova specifica e dettagliata della sua inerenza e congruità.

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