Cassazione Penale, Sentenza n. 894/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per la mancata assunzione di una prova decisiva (la deposizione della persona offesa, Musso Yuri) nonostante la richiesta del Procuratore generale di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; inoltre contestano che la Corte di appello abbia impedito alle parti di concludere: la Corte si era ritirata in camera di consiglio per decidere sulla rinnovazione ma, al ritorno, ha pronunciato la sentenza leggendo solo il dispositivo, senza permettere alle parti le richieste finali e le valutazioni conclusive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi fondati. Ha rilevato la nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. per l'inosservanza della norma sul diritto di intervento delle parti (impedimento a proporre le conclusioni finali). Avendo la nullità stato tempestivamente eccepita, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Genova per il prosieguo del giudizio. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
La norma tutela il diritto delle parti di intervenire nel processo; la sua violazione (totale impedimento a proporre le conclusioni finali) costituisce nullità di ordine generale che comporta l'annullamento della decisione impugnata se tempestivamente eccepita.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013 (Chahid)
Richiamato il principio che la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata e qualificarsi come giudice del fatto processuale in tema di nullità per esclusione delle parti dalle fasi essenziali.
Massime di principio
- Se alle parti è impedito di formulare le conclusioni finali (anche perché la Corte si ritira e al ritorno decide senza ascoltarle), si configura una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., suscettibile di annullamento della sentenza.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria o di assumere una prova decisiva (es. esame della persona offesa) deve essere esaminata e la decisione della Corte motivata; il mancato riferimento nella motivazione può costituire vizio rilevante.
- La Cassazione può esaminare d'ufficio o direttamente gli atti per verificare la violazione procedurale denunciata e, se la nullità è tempestivamente dedotta, può disporre l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra sezione per il giudizio di merito.
- In situazioni analoghe è fondamentale eccepire prontamente la nullità procedurale (al primo atto utile) per conservare il rimedio straordinario; nella fase di appello e di decisione la verbalizzazione deve rendere chiaro che le parti hanno potuto prendere parola e proporre le proprie conclusioni.
- La Corte d'appello deve espressamente pronunciarsi, con motivazione, sull'accoglimento o rigetto delle richieste di rinnovazione istruttoria; l'assenza di tale motivazione può determinare l'assorbimento del giudizio di merito e la necessità di rifare il processo.
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