Cassazione Civile, Sentenza n. 518/2020 del 15/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società, ammessa al concordato preventivo con decreto del 30 novembre 2006, aveva chiesto al Tribunale di Milano di essere dichiarata unica titolare dei crediti incorporati in fatture da essa emesse e di ottenere dalla banca la restituzione di 525.181,37 euro, sostenendo che la banca li avesse incassati indebitamente in forza di cessioni di credito; chiedeva inoltre che fosse escluso il diritto della banca al soddisfacimento in prededuzione dei crediti vantati. La banca propose domanda riconvenzionale. Il Tribunale respinse le domande della società, dichiarò la banca titolare esclusiva dei crediti e riconobbe la natura privilegiata del credito limitatamente alle somme incassate dalla società dopo le cessioni, condannandola a pagare 464.563,25 euro oltre accessori. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 7 marzo 2017, accolse parzialmente l’appello principale, dichiarando prededucibili i crediti della banca limitatamente alle somme effettivamente incassate dalla società dopo la cessione; riformò la qualificazione del credito come privilegiato, non essendo assistito da causa di prelazione, e accolse l’appello incidentale della banca sulle spese. La società ricorse per cassazione con cinque motivi. Con i primi due denunciò la violazione degli artt. 167, 168, 169, 55 e 44 L. fall., sostenendo che il finanziamento e le cessioni in garanzia si erano perfezionati prima della procedura e che si sarebbe dovuto distinguere, ai fini della prededuzione, tra incassi anteriori e posteriori alla sua apertura. Con il terzo motivo dedusse un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo quanto alla delimitazione delle somme prededucibili. Con il quarto e il quinto motivo contestò, rispettivamente, la violazione dell’art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese integrali di primo grado e l’assenza di motivazione circa la soccombenza della banca.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non censuravano la ratio decidendi della sentenza d’appello: la qualificazione del credito della banca discendeva dall’interpretazione degli accordi e dalla loro esecuzione secondo modalità difformi da quelle pattuite, che aveva determinato l’insorgenza del credito restitutorio dopo la domanda di concordato. La ricorrente non aveva specificamente denunciato la violazione dei criteri legali d’interpretazione del contratto né riprodotto e localizzato adeguatamente gli accordi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: motivazione e dispositivo erano coerenti, poiché la riforma riguardava soltanto l’erroneo riconoscimento di un privilegio e la prededuzione era limitata alle somme incassate dalla società dopo la cessione. Il quarto e il quinto motivo sono stati rigettati: la condanna alle spese di primo grado si fondava sulla soccombenza della società, mentre la valutazione sull’opportunità di compensare le spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non è violato il principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.200 euro per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, 200 euro per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
artt. 1362 ss. c.c.
Nè la ricorrente muove critiche a siffatto impianto ermeneutico in base a censure che evochino la violazione dei criteri di interpretazione del contratto, di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (senza poter, tuttavia, sindacare l’esito dell’attività interpretativa del giudice del merito: tra le tante, Cass., 10 febbraio 2015, n. 2465, Cass., 14 luglio 2016, n. 14355), mancando, peraltro (e ancor prima), di dare idonea contezza del contenuto specifico degli accordi intercorsi tra le parti (oltre che della loro localizzazione processuale, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), che la Corte territoriale ha ritenuto incisi da modalità diverse rispetto all’iniziale pattuizione, tanto da aver determinato proprio l’insorgenza del presupposto del credito di MPS successivamente alla domanda di ammissione al concordato preventivo.
La censura in cassazione dell’interpretazione del contratto deve confrontarsi specificamente con i criteri legali di ermeneutica; non è sufficiente contestare l’esito interpretativo del giudice di merito, e il ricorrente deve anche indicare il contenuto degli accordi rilevante e la relativa localizzazione processuale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Nè la ricorrente muove critiche a siffatto impianto ermeneutico in base a censure che evochino la violazione dei criteri di interpretazione del contratto, di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (senza poter, tuttavia, sindacare l’esito dell’attività interpretativa del giudice del merito: tra le tante, Cass., 10 febbraio 2015, n. 2465, Cass., 14 luglio 2016, n. 14355), mancando, peraltro (e ancor prima), di dare idonea contezza del contenuto specifico degli accordi intercorsi tra le parti (oltre che della loro localizzazione processuale, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), che la Corte territoriale ha ritenuto incisi da modalità diverse rispetto all’iniziale pattuizione, tanto da aver determinato proprio l’insorgenza del presupposto del credito di MPS successivamente alla domanda di ammissione al concordato preventivo.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il contenuto degli atti o documenti posti a fondamento delle censure e la loro localizzazione processuale; la mancata indicazione può rendere la doglianza inidonea a confrontarsi con la decisione impugnata.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Posto che le ragioni della condanna alle spese del giudizio di primo grado, esplicitate dal giudice di appello in modo intelligibile e sufficiente, risiedono nell’accertata soccombenza della società attrice (come risulta dalla stessa sentenza di primo grado), per il resto le doglianze si infrangono contro il principio per cui il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (come nella specie): pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (tra le altre, Cass., 17 ottobre 2017, n. 24502).
Il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese verifica che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; l’opportunità di compensarle, totalmente o parzialmente, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Posto che le ragioni della condanna alle spese del giudizio di primo grado, esplicitate dal giudice di appello in modo intelligibile e sufficiente, risiedono nell’accertata soccombenza della società attrice (come risulta dalla stessa sentenza di primo grado), per il resto le doglianze si infrangono contro il principio per cui il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (come nella specie): pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (tra le altre, Cass., 17 ottobre 2017, n. 24502).
In relazione alla regolazione delle spese, il controllo di legittimità è circoscritto alla verifica che esse non siano addossate alla parte totalmente vittoriosa; la scelta di compensarle rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Massime di principio
- La censura in cassazione dell’interpretazione di un contratto deve individuare i criteri legali di ermeneutica che si assumono violati e confrontarsi con la ratio interpretativa adottata dal giudice di merito; non è sufficiente proporre una diversa lettura dell’accordo.
- Quando la decisione di merito ricostruisce il contenuto e l’esecuzione degli accordi sulla base del comportamento complessivo delle parti e ne trae l’insorgenza successiva di un credito restitutorio, le censure devono investire specificamente tale ricostruzione, indicando il contenuto degli accordi rilevanti e la loro localizzazione processuale.
- La valutazione del giudice di merito circa la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite non è sindacabile in cassazione, salvo che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
- La motivazione e il dispositivo non sono in contrasto quando la pronuncia, pur correggendo la qualificazione del credito come privilegiato perché privo di causa di prelazione, ne dichiara la prededucibilità entro il limite delle somme effettivamente riscosse dopo la cessione dei crediti.
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