Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17355/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il pagamento di contributi relativi a tre giornalisti formalmente inquadrati come collaboratori della testata senza vincolo di subordinazione. La corte d'appello ha riformato il primo grado e revocato il decreto, ritenendo, sulla base delle testimonianze, che non vi fossero elementi sufficienti per affermare uno svolgimento del rapporto difforme da quello contrattualmente previsto. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 2 del contratto collettivo dei giornalisti, per avere la corte d'appello interpretato in modo errato il vincolo di dipendenza e trascurato la continuità del servizio ai fini della qualificazione come lavoro subordinato; (2) violazione dell'art. 2 del contratto collettivo e degli artt. 1362 e ss. c.c., per aver erroneamente identificato il collaboratore fisso nell'esclusiva responsabilità di un servizio; (3) violazione dell'art. 12 del contratto collettivo e degli artt. 1362 e ss. c.c., per avere escluso la qualifica di corrispondenti locali sul rilievo che i giornalisti non scrivevano su tutte le materie del territorio, in particolare senza seguire anche notizie sportive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse una motivazione completa e coerente e che il giudice di merito avesse compiuto un accertamento in fatto pienamente aderente sia alla disciplina collettiva applicabile sia ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sui criteri distintivi delle figure giornalistiche. Le doglianze dell'ente, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e dei fatti, operazione non consentita nel giudizio di cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co.1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato formalmente veicolato come violazione o falsa applicazione di legge, ma la Corte ha rilevato che, in sostanza, tendeva alla rivalutazione del fatto e quindi non era ammissibile in cassazione.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la subordinazione dei rapporti; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché giudica le censure inammissibili, ritenendo corretto l'accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 2 CGLG (d.P.R. 153/61)

    La Corte d'appello ha applicato la clausola collettiva per qualificare i rapporti giornalistici; la Cassazione afferma che l'interpretazione del giudice di merito è conforme alla fonte collettiva e alla giurisprudenza.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Norme sull'interpretazione contrattuale richiamate nei motivi; la Corte reputa che le censure mirassero a contestare l'apprezzamento del giudice di merito, non a denunciare un reale errore ermeneutico sindacabile.

  • art. 12 CNLG

    Richiamato dal ricorrente per la figura del corrispondente locale; la Corte rileva che il giudice di merito ne ha fatto un corretto accertamento in fatto, escludendo la qualifica in base alle concrete modalità di svolgimento del rapporto.

  • art. 380 bis1, secondo comma c.p.c.

    Indicata per il termine riservato dal collegio al deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur deducendo formalmente una violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • L'interpretazione delle clausole collettive e la qualificazione concreta della figura professionale, quando sorrette da motivazione completa e coerente, non possono essere sovvertite in cassazione se la censura si risolve in una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • La distinzione tra le diverse figure del lavoro giornalistico va effettuata sulla base delle modalità effettive di svolgimento della prestazione e dei criteri dettati dalla contrattazione collettiva, ma l'apprezzamento dei fatti resta riservato al giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente sulle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, quando dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.