Sentenza n. 1090/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 263 del 16 aprile 2026 di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, con i relativi allegati, relativa alla procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2026, e della conseguente comunicazione di esclusione del 27 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria definitiva della selezione per il rilascio delle autorizzazioni al noleggio o alla locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per il 2026, comunicazione di esclusione della ricorrente e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ente parco e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ditta individuale, impresa con sede a Sestri Levante attiva nel noleggio di imbarcazioni dal 2012, ha chiesto l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 263 del 16 aprile 2026, che approvava la graduatoria definitiva della selezione per le autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per il 2026, nonché della comunicazione di esclusione del 27 aprile 2026 e degli atti presupposti. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La ricorrente aveva ottenuto in sede cautelare la sospensione degli atti, limitatamente alla propria posizione, per poter esercitare l'attività con l'unità indicata nella domanda.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: nel corso del giudizio l'Ente Parco ha approvato, con determinazione dirigenziale n. 547 del 7 luglio 2026, una nuova graduatoria nella quale la ricorrente è collocata al 128° posto, anziché al 139°, con conseguente diritto all'assegnazione dell'autorizzazione richiesta. Avendo così conseguito il bene della vita perseguito, la ricorrente non conserva interesse alla decisione sull'impugnazione originaria. Spese integralmente compensate.
Massime di principio
- Il ricorso contro una graduatoria e l'esclusione da una procedura selettiva diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, una nuova graduatoria attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito, facendo venir meno l'utilità concreta della decisione sull'impugnazione originaria.
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