Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30268/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il P.M. impugnava l'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'opposizione del P.M. avverso il provvedimento del 14/04/2023, con cui era stata negata la dichiarazione di estinzione per prescrizione della pena pecuniaria inflitta a Jean Paul Key con sentenza del Giudice di pace del 02/03/2012 (definitiva il 27/04/2012). Il P.M. censurava la decisione sostenendo che il GIP aveva erroneamente ritenuto che l'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale costituisca atto idoneo ad iniziare l'esecuzione e quindi a interrompere la prescrizione. Il ricorrente richiamava l'art. 172 c.p. (termine di prescrizione decorrente dall'irrevocabilità della sentenza salvo diverse ipotesi quali esecuzione soggetta a condizione/termine o volontaria sottrazione all'esecuzione) e sosteneva che, soprattutto in ipotesi di irreperibilità assoluta, non può automaticamente presumersi la volontaria sottrazione con la sola iscrizione a ruolo, né trattarsi la mera iscrizione quale atto interruttivo in contrasto con la disciplina della prescrizione delle pene.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del P.M. (ricorso infondato). Ha richiamato la giurisprudenza prevalente secondo cui, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria, rileva quale fatto impeditivo il momento dell'inizio dell'esecuzione, senza che importi il modo (coattivo o spontaneo) in cui tale inizio sia avvenuto. Ha osservato l'esistenza di due orientamenti: uno che individua nella notifica della cartella esattoriale l'atto impeditivo e un altro che individua nell'iscrizione a ruolo della cartella l'atto iniziale dell'esecuzione. La Corte ha aderito a quest'ultimo orientamento, ritenendo la notifica un adempimento successivo rilevante solo ai fini della prescrizione del credito. Ha inoltre rilevato, sul piano fattuale, che nel caso concreto non vi era irreperibilità assoluta del condannato, essendo emersa la sua sottoposizione ad obbligo di presentazione alla P.G. per altra causa. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    La norma pone come regola generale la decorrenza del termine di prescrizione dalla data di irrevocabilità della sentenza, prevedendo un diverso dies a quo in caso di esecuzione soggetta a condizione o termine o qualora il condannato si sia volontariamente sottratto all'esecuzione. Nel caso delle pene pecuniarie la Corte ha ritenuto che non sia necessario dimostrare la volontarietà della sottrazione quando si valuta l'inizio dell'esecuzione; rileva invece l'effettivo avvio dell'esecuzione (secondo orientamento, anche attraverso l'iscrizione a ruolo).

  • Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020 (Vitobello)

    Giurisprudenza che indica come rilevante, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria, il momento dell'inizio dell'esecuzione, indipendentemente dal modo in cui l'esecuzione è iniziata.

  • Sez. 1, n. 58053 del 18/10/2017 (Colangeli)

    Orientamento che individua nella notifica della cartella esattoriale l'atto impeditivo del decorso della prescrizione della pena pecuniaria.

  • Sez. 1, n. 22516 del 28/02/2024 (P.m. Tribunale Torino c/Mejri)

    Orientamento che considera l'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale quale momento iniziale dell'esecuzione penale, idoneo a impedire l'estinzione della pena pecuniaria per prescrizione.

Massime di principio

  • Per le pene pecuniarie, la giurisprudenza recente considera decisivo l'effettivo inizio dell'esecuzione per interrompere la prescrizione: tale inizio può essere fatto valere anche con l'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale.
  • Esistono due orientamenti contrapposti: uno attribuisce rilievo alla notifica della cartella di pagamento, l'altro all'iscrizione a ruolo; la Cassazione ha recentemente privilegiato quest'ultimo orientamento.
  • Il requisito della "volontaria sottrazione" previsto dall'art. 172 c.p. è centrale per le pene detentive, ma nella valutazione dell'interruzione per le pene pecuniarie la Corte non richiede necessariamente la prova della volontarietà della sottrazione se è intervenuto un atto idoneo a costituire l'inizio dell'esecuzione (es. iscrizione a ruolo).
  • In caso di presunta irreperibilità del condannato, il giudice valuta i fatti concreti: l'assenza di notifica non equivale automaticamente a impossibilità di iniziare l'esecuzione se ci sono elementi che dimostrano contatti o obblighi di presentazione dell'interessato.
  • Prassi consigliata per difendersi in situazioni analoghe: verificare la data e la natura dell'atto (iscrizione a ruolo vs notifica), produrre prove di irreperibilità o di mancata conoscenza dell'atto, o dimostrare che l'iscrizione non abbia concretamente dato inizio all'esecuzione nei termini rilevanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.