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Sentenza

Sentenza n. 4575/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - delle sentenze n. 3242/2024, n. 730/2025 e n. 965/2025, emesse dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202601502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che avevano liquidato in favore del difensore antistatario le spese di lite distratte

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza delle sentenze n. 3242/2024, n. 730/2025 e n. 965/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passate in giudicato e notificate all’Amministrazione. Le pronunce, oltre a riconoscere alle docenti la carta docente, avevano condannato il Ministero al rimborso delle spese di lite, distratte in favore del loro difensore antistatario. Nonostante la notificazione dei titoli e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva corrisposto i compensi al ricorrente. È stata quindi domandata la condanna all’adempimento e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che le tre sentenze erano passate in giudicato, erano state notificate in copia conforme all’Amministrazione e che, prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. In assenza di prova dell’integrale esecuzione, ha ordinato all’Amministrazione scolastica di pagare entro 90 giorni al difensore antistatario € 1.216,69 per la sentenza n. 3242/2024, € 1.839,63 per la n. 730/2025 ed € 330,75 per la n. 965/2025, per complessivi € 3.387,06, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione di ciascuna sentenza fino al saldo. Per l’eventuale perdurante inadempimento ha nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza dei 90 giorni, con ulteriori 60 giorni per l’esecuzione. Ha posto a carico del Ministero le spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, e la rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    I provvedimenti giurisdizionali di cui si chiede l’esecuzione – ovvero le sentenze n. 3242/2024, n. 730/2025 e n. 965/2025, emesse dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro – risultano essere passati in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal Cancelliere del Tribunale di Milano con riferimento a ciascuna sentenza (cfr. all. 24, 25 e 26 al ricorso).

    Il TAR considera provato il passaggio in giudicato delle sentenze sulla base delle attestazioni rilasciate dalla cancelleria del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le suddette sentenze, in copia conforme, sono state poi notificate all’Amministrazione resistente (all. 4-23 al ricorso) e alla data di proposizione del ricorso oggetto di scrutinio era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.

    Per procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Le suddette sentenze, in copia conforme, sono state poi notificate all’Amministrazione resistente (all. 4-23 al ricorso) e alla data di proposizione del ricorso oggetto di scrutinio era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore, al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo costituito dalla sentenza deve essere notificato in copia munita di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza volto a conseguire il pagamento di spese di lite distratte al difensore antistatario può essere accolto quando il titolo è passato in giudicato, è stato notificato all’Amministrazione in copia conforme, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risulta provata l’integrale esecuzione.
  • In presenza dell’inottemperanza a un titolo giudiziale, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Quando l’incarico commissariale rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico designato, già preposto alla gestione della spesa pubblica, non è dovuto al Commissario ad acta un compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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