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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3459/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere contestando: (i) violazione di legge e apparente motivazione perché il Tribunale avrebbe riproposto la medesima motivazione già censurata con l'annullamento, in particolare sulla "causale" dell'episodio estorsivo (se agissero per conto delle committenti o per profitto proprio); (ii) errata applicazione della norma penale e mancata riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), sostenendo che gli indagati avrebbero agito solo per recuperare un credito legittimo; (iii) errata applicazione di 416-bis.1 c.p. per aver valorizzato genericamente il collegamento con il clan Mazzarella e dichiarazioni di collaboratori ritenute inconferenti.

La decisione

I ricorsi sono stati rigettati come infondati. La Corte ha confermato che la misura cautelare (custodia in carcere) nei confronti di Barattolo e Nunziata trovava fondamento nei gravi indizi derivanti dalle dichiarazioni della persona offesa (Antonio Siena) e dalle intercettazioni che documenterebbero la pretesa di un importo complessivo pari a circa 33.000 euro, di cui 16.000 richiesti a titolo di credito legittimo e altri 16.000 trattenuti dagli indagati a titolo di "profitto". La Corte ha richiamato e applicato i criteri giurisprudenziali (in particolare la sentenza S.U. Filardo) per distinguere estorsione da esercizio arbitrario di diritti, ritenendo che qui intervenisse un "interesse proprio" dei terzi e, inoltre, sussistessero elementi per aggravante di tipo mafioso. Conseguentemente è stato confermato il quadro indiziario a favore della configurabilità del reato di estorsione (art. 629 c.p. in concorso) e del concorso con la fattispecie di associazione di stampo mafioso; i ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p., artt. 56 e 629 c.p.

    La Corte ha ritenuto configurabile il concorso nel reato di estorsione (art. 629) in relazione alla condotta coercitiva e alla finalità di conseguire un profitto anche oltre il credito vantato dalle committenti.

  • art. 393 c.p.

    Richiamato come norma alternativa (esercizio arbitrario delle proprie ragioni): la Corte ha distinto i casi in cui terzi si limitano ad aiutare un creditore (art. 393) da quelli in cui perseguono un interesse proprio, che determina la configurabilità dell'estorsione.

  • art. 416-bis, comma 1, c.p.

    La Corte ha ritenuto sussistere l'aggravante di matrice mafiosa alla luce del numero di partecipanti, delle modalità violente, del luogo operativo e del collegamento con il clan Mazzarella, rilevando che la presunzione di pericolosità non era stata superata.

  • art. 627 disp. att. c.p.p.

    Richiamato come regola procedurale nell'ambito della censura sull'apparenza della motivazione; il rimedio invocato dai ricorrenti (annullamento) è stato ritenuto infondato perché il giudice del rinvio ha compiuto un nuovo esame probatorio senza ripetere il percorso logico già censurato.

  • S.U. n. 29541 del 16/07/2020, "Filardo"

    Giurisprudenza di riferimento usata per distinguere estorsione e esercizio arbitrario delle ragioni: se i terzi perseguono una finalità ulteriore o un profitto proprio, la fattispecie è estorsiva; in presenza di finalità mafiosa la fattispecie rientra comunque nell'art. 629 c.p.

  • Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017

    Principio richiamato circa i poteri e i limiti del giudice del rinvio: deve riesaminare compiutamente le fonti di prova evitando però di ripetere il percorso logico già censurato.

Massime di principio

  • Se terzi intervengono per recuperare un credito ma perseguono anche un "profitto" proprio (es. trattenere parte delle somme ottenute), la condotta tende a essere qualificata come estorsione in concorso e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.).
  • La sola affermazione di agire per conto di una committente non esclude la responsabilità quando dalle intercettazioni o da elementi di fatto emerga una pretesa eccedente rispetto al credito legittimo.
  • Intercettazioni e dichiarazioni della persona offesa, quando valutate dal giudice di merito come chiare e coerenti, costituiscono elementi decisivi per l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza; il controllo in sede di legittimità sull'interpretazione delle intercettazioni è limitato a vizi di manifesta illogicità o irragionevolezza.
  • Dopo un annullamento con rinvio il giudice di rinvio può e deve riesaminare integralmente le fonti di prova, ma non può riproporre il medesimo percorso logico precedentemente censurato; l'apprezzamento delle prove resta comunque in larga parte rimesso al giudice del merito.
  • La qualificazione della fattispecie come estorsione aggravata da metodo mafioso può fondarsi su indici quali numero e ruolo dei partecipanti, modalità violente dell'azione, area di operatività riconducibile a un clan e la presenza di un accordo per spartirsi i profitti; la mancanza di elementi specifici contrari può non essere sufficiente a escludere l'aggravante.
  • In concreto, chiedere somme superiori al credito effettivamente vantato o concordare la spartizione del ricavato integra l'elemento soggettivo del profitto illecito necessario per l'estorsione.

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