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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2410/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 29/03/2019 che aveva parzialmente riformato la sentenza di condanna del Tribunale, riducendo pena principale e accessoria nei confronti dell'imputato, amministratore unico della J.R.T. (dichiarata fallita). Il ricorrente deduceva due motivi: (1) vizio di motivazione ed errata applicazione dell'art. 216 legge fall., per non avere la Corte riqualificato la condotta nella fattispecie di cui all'art. 217, comma 2 (sostanzialmente sostenendo che la condotta si era risolta nella mera omessa tenuta delle scritture contabili); (2) vizio di motivazione ed errata applicazione degli artt. 216 legge fall. e 43 cod. pen., lamentando che la Corte aveva desunto la consapevolezza e la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori da elementi meramente sintomatici e non da specifici indicatori.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per effetto della rinuncia al ricorso formulata dall'avv. Elena Martinelli in data 27/08/2021. Il Pubblico Ministero aveva concluso per la declaratoria di inammissibilità. In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somme di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. La Corte di legittimità non si è pronunciata nel merito delle censure sostanziali a causa della rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma richiamata come riferimento per i delitti contestati (ad es. comportamenti illeciti in materia di gestione societaria/fallimentare). La Corte d'appello aveva applicato questa disposizione nella decisione impugnata.

  • art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare

    Richiamata tra le norme relative ai reati fallimentari contestati all'imputato; interpretata dalla Corte d'appello nell'ambito della condanna di primo grado e oggetto di censura in cassazione.

  • art. 223 legge fallimentare

    Anche questa disposizione è stata indicata fra le norme penali fallimentari contestate; la censura di cassazione mirava a sindacare la corretta applicazione delle norme relative ai reati fallimentari.

  • art. 217, comma 2 legge fallimentare

    Richiamata dal ricorrente quale norma più aderente alla fattispecie (omessa tenuta delle scritture contabili). La censura era che la vicenda doveva essere riqualificata sotto questa disposizione, meno gravosa rispetto a quella applicata; tuttavia la Corte di legittimità non si è pronunciata nel merito a seguito della rinuncia.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione). Qui richiamate come base formale dei motivi di impugnazione proposti dal difensore.

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione del dolo e della volontà di arrecare danno ai creditori (elemento soggettivo). La critica era che la Corte avrebbe dedotto il dolo da elementi sintomatici privi di sufficiente specificità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in Cassazione comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di Cassazione di pronunciarsi nel merito; conseguentemente il ricorrente può essere condannato alle spese e ad oneri (es. contributo alla Cassa delle ammende).
  • Quando si contesta la qualificazione giuridica dei fatti (es. riqualificazione da art. 216 a art. 217 l.f.), è necessario che il ricorso presenti argomentazioni concrete e non meramente assertive; in assenza di pronuncia per rinuncia, tali questioni restano però non esaminate.
  • Sul piano sostanziale, la prova del dolo di arrecare pregiudizio ai creditori richiede indicatori specifici e non può basarsi esclusivamente su elementi meramente sintomatici; le Corti valutano la presenza di elementi concreti che dimostrino la volontà dolosa.
  • Il difensore deve valutare attentamente le conseguenze della rinuncia in Cassazione (perdita della possibilità di una pronuncia sul merito e rischio di condanna alle spese e ad importi a favore della Cassa delle ammende).
  • Il Pubblico Ministero può concludere per l'inammissibilità del ricorso e la Corte prende atto della rinuncia formale per decidere l'inammissibilità procedurale senza entrare nel merito delle censure.

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