Ordinanza n. 2934/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia – Codice 02, pubblicata in data 19 febbraio 2026, nella parte in cui si attribuisce alla ricorrente il punteggio complessivo di 25,25 punti, con la conseguente posizione al n. 4604, anziché il maggiore punteggio di 26,25 punti, con la conseguente migliore posizione in graduatoria, e nella parte in cui non si riconosce il diritto alla riserva prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, unitamente ai verbali della commissione esaminatrice recanti la valutazione dei titoli della ricorrente, ancorché sconosciuti, e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria del concorso pubblico per 2.600 assistenti del Ministero della Giustizia, nella parte relativa al punteggio attribuito, alla posizione in graduatoria e al mancato riconoscimento della riserva dei posti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso, deducendo l’erroneità della valutazione dei titoli e chiedendo il riconoscimento di un punteggio complessivo maggiore, pari a 26,25 punti anziché 25,25, in ragione del servizio svolto con merito presso l’Ufficio del processo. Ha inoltre contestato il mancato riconoscimento della riserva dei posti prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113/2021. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati. Il giudice ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri potenziali controinteressati, autorizzando la notificazione per pubblici proclami in ragione del loro elevato numero.
La decisione
La domanda cautelare è stata accolta parzialmente. Il TAR ha ravvisato il fumus boni iuris limitatamente alla richiesta di maggiorazione del punteggio, ritenendo idonea la prova documentale del servizio svolto con merito presso l’Ufficio del processo e ordinando alle amministrazioni, per quanto di competenza, di procedere alla revisione del punteggio entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il fumus è stato invece escluso quanto alla riserva dei posti, poiché nella domanda di partecipazione la candidata aveva selezionato l’opzione “no” anziché “sì” nel campo relativo al possesso della riserva per l’accesso ai concorsi pubblici. Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia, stabilendo gli adempimenti, i termini e gli oneri a carico della ricorrente e delle amministrazioni. Ha fissato l’udienza pubblica del 6 ottobre 2026 per la trattazione del merito e ha condannato le amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113
La disposizione è richiamata quale base normativa della riserva dei posti invocata dalla candidata, ma il giudice non la riconosce nel caso concreto perché la domanda di partecipazione riportava l’opzione negativa quanto al possesso della riserva.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.
art. 41, comma 4, c.p.a.
quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità
Consente di autorizzare la notificazione per pubblici proclami quando il numero dei soggetti da chiamare in giudizio rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria.
art. 27, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base, insieme agli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a., per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
art. 49 c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell’ordine di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prova documentale del servizio svolto con merito presso l’Ufficio del processo può integrare un fumus boni iuris sufficiente a giustificare la revisione del punteggio attribuito in una graduatoria concorsuale, quando dimostri il possesso del titolo valutabile rivendicato dal candidato.
- Il riconoscimento di una riserva di posti in una procedura concorsuale può essere negato quando il candidato abbia dichiarato nella domanda di partecipazione di non possedere il relativo requisito, selezionando l’opzione negativa nel campo specificamente dedicato alla riserva.
- Quando il numero dei potenziali controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria, il giudice amministrativo può autorizzare, su richiesta di parte, l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, prescrivendo modalità, termini e contenuti della pubblicazione.
- L’accoglimento parziale della domanda cautelare può comportare l’adozione di una misura conformativa limitata alla revisione del punteggio, senza estendersi alle ulteriori pretese prive di adeguato fumus boni iuris.
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