Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24482/2025 del 03/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (espropriante)

La controversia

La controversia nasce dal procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione relativo ad aree occupate per la realizzazione di un collegamento autostradale. Un tecnico designato dalla parte espropriata per far parte della terna prevista dall'art. 21 d.P.R. n. 327/2001 chiedeva la liquidazione del compenso per l'attività svolta. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto un compenso, ma aveva ritenuto che il soggetto passivamente legittimato al pagamento non fosse la società convenuta, qualificata come autorità espropriante, bensì il beneficiario dell'espropriazione, non evocato in causa. La corte d'appello, decidendo sul gravame principale del tecnico e su quello incidentale della società, ha accolto l'appello incidentale e rigettato la domanda, affermando che, in base all'art. 21, comma 6, del testo unico espropriazioni, i soggetti legittimati a contraddire sulla domanda di pagamento dei compensi sono il proprietario, l'espropriato e il beneficiario dell'esproprio, non l'autorità espropriante sola; poiché questi soggetti non erano stati convenuti, la domanda doveva essere respinta. Il ricorrente ha proposto otto motivi di cassazione: ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme espropriative per omessa pronuncia su alcune domande/censure, errata individuazione dei criteri di liquidazione del compenso, erronea limitazione dell'incarico alle sole aree indicate nel decreto di occupazione, mancato riconoscimento di spese forfettarie, erronea declaratoria di difetto di legittimazione passiva della sola autorità espropriante, tardività dell'eccezione di difetto di titolarità passiva, errata compensazione delle spese di lite e mancata revoca della liquidazione del CTU. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi infondati, osservando che il diritto al compenso dei tecnici della terna nasce direttamente dalla legge e dall'atto di nomina, ma il rapporto processuale sulla liquidazione delle spese va instaurato con i soggetti che l'art. 21, comma 6, indica come possibili destinatari dell'onere economico; la sola autorità espropriante, nel liquidare, determina anche chi debba sopportare il costo, ma non è l'unico soggetto legittimato passivo della lite. Poiché il ricorrente non si era confrontato con tale ratio decidendi, il ricorso è stato rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto difettare la legittimazione passiva della sola società espropriante rispetto alla domanda di condanna al pagamento del compenso del tecnico della terna, perché la controversia avrebbe dovuto coinvolgere i soggetti indicati dall'art. 21, comma 6, d.P.R. n. 327/2001 come potenzialmente onerati del pagamento. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'asserita omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che la decisione di merito avesse correttamente affrontato la questione prioritaria della legittimazione passiva, assorbendo le altre censure rilevanti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel sesto motivo, senza esito favorevole, nel contesto della dedotta erronea valutazione delle eccezioni processuali.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo; la Corte non ha ravvisato violazione del riparto dell'onere probatorio, ritenendo la censura assorbita dalla corretta individuazione della legittimazione passiva.

  • art. 20 d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato come antecedente del procedimento espropriativo e del raffronto tra indennità provvisoria e stima definitiva per la ripartizione delle spese.

  • art. 21 d.P.R. n. 327/2001

    La Corte ha affermato che il diritto dei tecnici della terna al compenso trova titolo direttamente nella legge e nell'atto di nomina; le spese sono liquidate dall'autorità espropriante in base alle tariffe professionali, ma il soggetto tenuto al pagamento dipende dall'esito del confronto tra stima provvisoria e stima della terna. La domanda giudiziale deve quindi coinvolgere i soggetti che possono essere gravati dell'onere economico.

  • art. 27 d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'autorità espropriante sarebbe tenuta anche al pagamento; la Corte non ha condiviso tale lettura, distinguendo la liquidazione delle spese dall'individuazione del soggetto obbligato.

  • art. 54 d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato dalla Corte per indicare che contro la liquidazione delle spese della perizia può essere proposta opposizione dai soggetti interessati.

  • art. 287 c.p.c.

    Richiamato nell'ottavo motivo per la revoca del decreto di liquidazione del CTU, ma senza accoglimento.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel settimo motivo in tema di spese di lite; la Corte ha confermato la condanna alle spese in base alla soccombenza.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato nel sesto motivo in relazione al rito sommario e alle eccezioni di parte, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • d.m. n. 140/2012

    Invocato dal ricorrente come parametro per la liquidazione del compenso e delle spese forfettarie; la Corte ha escluso che, nel caso, ciò potesse superare la disciplina speciale dell'art. 21 d.P.R. n. 327/2001.

  • L. n. 2359/1865, art. 37

    Richiamata in via storica per raffronto: anche nel previgente sistema la legittimazione passiva seguiva la soggezione al carico delle spese di perizia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, il compenso dei tecnici della terna è dovuto in forza della legge e dell'atto di nomina, senza necessità di un autonomo accordo negoziale in forma scritta ad substantiam.
  • La legittimazione passiva nella controversia sulla liquidazione e sul pagamento del compenso dei tecnici non coincide automaticamente con la sola autorità espropriante: occorre coinvolgere i soggetti che, secondo l'art. 21, comma 6, d.P.R. n. 327/2001, possono essere tenuti a sopportarne l'onere.
  • L'autorità espropriante liquida le spese della perizia e individua il soggetto a carico del quale esse gravano, ma la lite sul pagamento deve essere instaurata nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente obbligati secondo il criterio legale di riparto.
  • Se il giudice di merito risolve in via prioritaria una questione pregiudiziale di legittimazione passiva, le ulteriori censure sulla quantificazione del compenso possono restare assorbite, perché una decisione sul quantum resa in assenza dei soggetti legittimati potrebbe pregiudicarli.
  • In cassazione è necessario confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se il ricorrente non attacca la ragione decisiva posta a fondamento della decisione, il ricorso è destinato al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.