Cassazione Penale, Sentenza n. 41905/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo (30/06/2022) che aveva confermato le condanne pronunciate al giudice per l'udienza preliminare: Barbera era stato condannato per favoreggiamento (art. 378 c.p.) per avere agevolato, organizzando incontri e veicolando informazioni, affiliati collegati a soggetti di spicco dell'organizzazione; Galioto era stato condannato per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e per estorsione aggravata (art. 629, 2° c., in relazione all'art. 416-bis.1) per aver mantenuto rapporti e svolto ruoli operativi nella cosiddetta "famiglia dell'Arenella" e per avere partecipato all'allontanamento intimidatorio di un ambulante (Scarlato). Barbera lamentava l'assenza del dolo nel favoreggiamento e l'inesistenza della finalità di agevolare l'associazione mafiosa; Galioto contestava l'insufficienza e l'erronea valorizzazione di indici di appartenza, la mancata prova dell'accordo associativo e dell'estorsione, l'erronea qualificazione delle aggravanti (uso di armi, metodo mafioso) e la mancata concessione delle attenuanti generiche e della misura di sicurezza in termini più favorevoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sono state confermate le condanne: per Barbera la pena (2 anni e 8 mesi) per favoreggiamento con applicazione dell'aggravante di agevolazione mafiosa nella forma contestata; per Galioto la pena (8 anni e 8 mesi) per associazione mafiosa e per estorsione aggravata con riconoscimento della circostanza aggravante dell'uso di armi e del metodo mafioso. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione probatoria operata dal giudice di merito (intercettazioni, modalità degli incontri, ruolo operativo e consapevolezza della "caratura" criminale dei soggetti coinvolti) e ha respinto le doglianze difensive sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulle misure di sicurezza. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili; la sentenza liquida in favore di alcune parti civili la somma complessiva di euro 5.000,00 oltre accessori per ciascuna parte civile, e dispone rifusione di ulteriori spese per le altre costituite.
Norme richiamate
art. 378 cod. pen. (favoreggiamento)
La Corte ha ritenuto che la condotta consistente nell'organizzare incontri, usare pseudonimi e veicolare informazioni per sottrarre affiliati al controllo investigativo costituisca favoreggiamento; la prova viene desunta dalle intercettazioni e dagli elementi organizzativi che dimostrano la finalità di eludere le indagini
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso), commi 1, 3, 4 e 6
La Corte conferma che l'appartenenza si desume anche dalla partecipazione a ruoli operativi, dalla conoscenza dell'organigramma, dall'accesso a incontri riservati e dall'esecuzione di attività ritorsive/estorsive; la circostanza aggravante della disponibilità di armi (4° comma) può essere riconosciuta quando il partecipante sia consapevole della detenzione di armi da parte del sodalizio o l'ignori per colpa
art. 416-bis.1 cod. pen. (circostanza aggravante per reati estorsivi commessi con metodo mafioso)
L'aggravante si applica quando l'estorsione si innesta nel contesto mafioso e quando il messaggio intimidatorio, anche implicito o "silente", sfrutta la forza intimidatrice dell'associazione rendendo superflua una minaccia esplicita
art. 629 cod. pen. (estorsione), 2° comma
L'estorsione imputata a Galioto è stata valutata alla luce del contesto mafioso: l'allontanamento coattivo di un concorrente e l'uso della forza intimidatoria dell'associazione configurano il reato aggravato dal metodo mafioso
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Utilizzato per valutare il concorso nelle condotte estorsive e il ruolo di più persone nell'attuazione delle decisioni associative
artt. 530 e 533 cod. proc. pen. (motivi di impugnazione/indicazione dei motivi)
Richiamati dalle censure difensive; la Corte di Cassazione ha ritenuto che i ricorsi non abbiano adeguatamente confrontato le tesi con le argomentazioni e le prove esposte nella sentenza impugnata
artt. 125, 544 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (motivazione e valutazione delle prove / attenuanti)
La Cassazione richiama il principio per cui il giudice di merito deve motivare sul diniego delle attenuanti e sulla valutazione delle prove; nel caso di specie la motivazione di merito è ritenuta non manifestamente illogica
art. 616 cod. proc. pen. (spese processuali)
Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento in cassazione
Massime di principio
- Le intercettazioni e le modalità comunicative (uso di pseudonimi, organizzazione riservata di incontri) sono elementi probatori rilevanti per dimostrare favoreggiamento e consapevolezza della natura criminale dei soggetti coinvolti
- La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa nel favoreggiamento si configura se la condotta oggettivamente ostacola le indagini o consente ai capi di associazione di sottrarsi al controllo, e quando l'agente è consapevole della caratura criminale del favorito
- Per l'appartenenza all'associazione mafiosa non occorre un documento formale: contano ruoli operativi, conoscenza di struttura e capi, partecipazione ad attività ritorsive o estorsive e assenza di spiegazioni attendibili alternative
- L'aggravante del "metodo mafioso" nell'estorsione può essere integrata anche da intimidazioni implicite se l'associazione ha forza intimidatrice tale da rendere superflue minacce esplicite
- La prova dell'uso o della disponibilità di armi del sodalizio può aggravarne la responsabilità anche per partecipanti non materialmente armati, quando questi ne erano consapevoli o vi hanno concorso colpevolmente
- La valutazione della credibilità e la comparazione delle prove sono prerogativa del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è logicamente contraddittoria o manifesta
- Contestare in Cassazione fatti e valutazioni di merito senza affrontare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata porta tipicamente all'inammissibilità o al rigetto del ricorso
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