Cassazione Penale, Sentenza n. 33685/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato la nullità insanabile derivante dalla mancata notificazione al difensore di fiducia e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia (ufficio viciniore) per il proseguimento del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava la violazione di legge per la mancata notificazione al difensore di fiducia del decreto di citazione in appello: la cancelleria aveva trasmesso telematicamente il decreto a un omonimo avvocato (Andrea Guidi, nato 1993) anziché al difensore effettivo del ricorrente (Andrea Guidi, nato 1978), con conseguente esclusione del difensore dalla procedura e dalla dialettica processuale.
Norme richiamate
art. 601 cod. proc. pen.
Regola la citazione per il giudizio di appello; la Corte ha rilevato che il decreto di citazione non è stato validamente notificato al difensore di fiducia, elemento essenziale per la regolarità del procedimento d'appello.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Individua le nullità rilevanti: la mancata notificazione al difensore quando determina la sua esclusione dalla dialettica processuale è una nullità di ordine generale rilevante e insanabile.
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze delle nullità di ordine generale; qui applicata per ritenere insanabile la nullità derivante dalla mancata notifica.
art. 598-bis cod. proc. pen.
Prevede la procedura per il procedimento non partecipato e la necessità di regolare partecipazione delle parti; la sentenza d'appello riportava la mancata presentazione di conclusioni in esito a tale procedura non partecipata, circostanza collegata al vizio di notifica.
art. 623, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e art. 175 disp. att. cod. proc. pen.
Norme procedurali che disciplinano la competenza e la trasmissione degli atti tra uffici giudiziari: la Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti all'Ufficio viciniore (Corte di appello di Perugia) per il proseguimento del giudizio.
Massime di principio
- La notificazione del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia è essenziale: la mancata notifica valida al legale determina una nullità di ordine generale quando impedisca la partecipazione o escluda il difensore dalla dialettica processuale.
- Se la nullità è di ordine generale e causa pregiudizio alla difesa, è insanabile e conduce all'annullamento della sentenza impugnata, anche senza rinvio quando la decisione sul motivo è chiara.
- Errori nelle notifiche telematiche (es. invio a omonimo) richiedono verifica e correzione immediate: le cancellerie devono accertare l'identità del destinatario oltre al solo indirizzo e-mail/PEC quando possibile.
- Quando la mancata notificazione non ha comportato esclusione effettiva del difensore (es. il difensore ha comunque partecipato o è stato poi regolarizzato l'errore), la nullità potrebbe non essere rilevante e la sentenza resistere.
- In caso di annullamento per vizio di notifica, la procedura può prevedere la trasmissione degli atti a Corte d'appello viciniore secondo le regole di competenza e prossimità (art. 623 e disp. att.).
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