Cassazione Civile, Ordinanza n. 02784/2026 del 08/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I ricorrenti avevano ottenuto, in un giudizio ordinario definito dalla Corte d'appello di Genova con sentenza passata in giudicato, la risoluzione dei contratti di negoziazione di strumenti finanziari e la condanna della banca alla restituzione delle somme versate per gli acquisti, oltre accessori e spese di lite. Successivamente avevano proposto domanda di insinuazione tardiva nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della banca per far valere quei crediti restitutori e le spese processuali liquidate nella sentenza. Il Tribunale di Milano aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendola ultratardiva, applicando il termine semestrale introdotto dall'art. 89 T.U.B. come modificato dal d.lgs. n. 181/2015, decorso dall'entrata in vigore della riforma, e rilevando l'assenza di prova di una causa non imputabile del ritardo. Con il ricorso per cassazione i creditori hanno dedotto: 1) che la sentenza di merito, essendo opponibile alla procedura, avrebbe reso superflua l'insinuazione; 2) che non fosse applicabile l'istituto dell'ammissione con riserva; 3) che non fosse corretto valutare la giustificabilità del tempo trascorso dopo il venir meno dell'impedimento; 4) che il termine decadenziale non dovesse valere per crediti sorti dopo l'apertura della procedura, richiamando analogie con l'art. 101 l.fall.; 5) che le spese di lite fossero comunque prededucibili; 6) che la disciplina transitoria dell'art. 3 d.lgs. n. 181/2015 fosse incostituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il dubbio di costituzionalità, affermando che la disciplina è processuale e risponde a esigenze di celerità e che il creditore conserva tutela mediante l'ammissione con riserva in presenza di un credito accertato con sentenza non definitiva. Ha poi affermato che, anche se la sentenza ordinaria costituisce titolo/opponibile alla procedura e opera come accertamento del credito, resta necessaria l'insinuazione al passivo per partecipare al concorso, compresi i crediti prededucibili quando contestati. Ha considerato corretta l'applicazione dell'art. 89 T.U.B. novellato alle procedure già pendenti, poiché la domanda era stata presentata molto dopo il termine semestrale decorrente dal 16 novembre 2015. Ha inoltre reputato inammissibile o comunque non scrutinabile in cassazione la censura sul ritardo, perché il Tribunale aveva compiuto una valutazione di fatto, plausibile e conforme al diritto, circa l'assenza di una causa non imputabile e l'ingiustificatezza del decorso di circa un anno dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Quanto alle spese di lite liquidate nella sentenza di merito, la Corte ha osservato che, pur essendo in astratto prededucibili, nel caso concreto erano state fatte valere con una domanda di insinuazione tardiva e quindi restavano assoggettate al medesimo vaglio di tempestività; peraltro, se non contestate, avrebbero potuto essere fatte valere anche fuori dal concorso. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna alle spese e agli oneri conseguenti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 52 l.fall.
Esprime il principio del concorso formale e dell'inderogabilità dell'accertamento del passivo, applicabile anche ai crediti prededucibili.
art. 72 l.fall.
Richiamato dai ricorrenti, ma non decisivo nella soluzione della controversia.
art. 80 T.U.B.
Nella liquidazione coatta delle banche si applicano, per quanto non espressamente previsto, le norme della legge fallimentare in quanto compatibili.
art. 83 T.U.B.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina della procedura, senza autonoma rilevanza decisiva nella motivazione.
art. 86 T.U.B.
Regola il procedimento di formazione dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa bancaria e i termini funzionali alla celerità della verifica.
art. 87 T.U.B.
Disciplina l'impugnazione delle sentenze in materia di accertamento del passivo nella procedura bancaria.
art. 88 T.U.B.
Richiamato dalla disciplina transitoria del d.lgs. n. 181/2015 come applicabile alle procedure in corso.
art. 89 T.U.B.
come modificato dal d.lgs. n. 181 del 2015
Prevede che, decorsi sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso, le domande tardive sono ammissibili solo se il ritardo dipende da causa non imputabile; la norma si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
art. 96 l.fall.
Richiamato dai ricorrenti sul tema dell'ammissione con riserva, ma la Corte ha ritenuto assorbita o infondata la censura.
art. 101 l.fall.
La Corte richiama per analogia il principio sulle domande ultratardive: il creditore deve provare non solo l'impedimento iniziale, ma anche la causa dell'ulteriore inerzia dopo la cessazione dell'impedimento.
art. 111 l.fall.
Richiamato dai ricorrenti per la prededuzione delle spese legali.
art. 111-bis l.fall.
Regola i crediti prededucibili, distinguendo tra crediti contestati e non contestati; se contestati, possono essere soggetti al vaglio concorsuale.
art. 212 l.fall.
Richiamato dai ricorrenti insieme alle norme sulla prededuzione, senza autonoma incidenza decisiva.
art. 3 d.lgs. n. 181 del 2015
Estende la nuova disciplina delle domande tardive alle procedure in corso e fa decorrere il termine semestrale dall'entrata in vigore del decreto; la Corte ne esclude l'incostituzionalità.
art. 3 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale dal ricorrente, ma ritenuto non violato.
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale dal ricorrente, ma ritenuto non violato.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228 del 2012
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
d.lgs. n. 181 del 2015
Riforma la disciplina dell'insinuazione tardiva e della procedura di accertamento del passivo nella liquidazione coatta amministrativa bancaria.
Massime di principio
- Nella liquidazione coatta amministrativa bancaria, il credito sorto prima della procedura o accertato con sentenza non esonera il creditore dall'onere di insinuarsi al passivo, perché la sentenza ordinaria contro l'impresa in LCA opera come titolo/accertamento del credito ma non sostituisce il procedimento concorsuale di verifica.
- La disciplina delle domande tardive dettata dall'art. 89 T.U.B., come modificato dal d.lgs. n. 181/2015, si applica anche alle procedure già pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, con termine semestrale decorrente da tale data, salvo prova della causa non imputabile del ritardo.
- Per ottenere l'ammissione tardiva o ultratardiva il creditore deve dimostrare non solo l'esistenza dell'impedimento iniziale, ma anche la ragione dell'ulteriore inerzia successiva alla cessazione dell'impedimento; non è sufficiente allegare una causa esterna che abbia inizialmente impedito l'attivazione.
- Il giudizio di non giustificabilità del ritardo nell'insinuazione è una valutazione di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi di legittimità e non quando sia plausibile e coerente con il quadro normativo.
- Le spese di lite liquidate in una sentenza possono essere in astratto crediti prededucibili, ma se vengono fatte valere con domanda di insinuazione al passivo restano soggette al relativo vaglio di ammissibilità e tempestività; se non contestate, possono anche essere azionate fuori dal concorso.
- Le norme processuali che incidono sui termini per la partecipazione al concorso sono normalmente compatibili con l'art. 24 Cost. se perseguono finalità di celerità e conservano adeguati strumenti di tutela, come l'ammissione con riserva per il credito non ancora definitivo.
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