Cassazione Civile, Ordinanza n. 23030/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, dopo aver conseguito la laurea in medicina, avevano frequentato scuole di specializzazione in anni compresi tra il 1979 e il 1990 senza percepire alcuna remunerazione. Hanno agito contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e contro i ministeri competenti chiedendo il risarcimento del danno da tardiva e parziale attuazione nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, che imponevano agli Stati membri di garantire un’adeguata retribuzione ai medici specializzandi. La sentenza d’appello aveva ritenuto la domanda prescritta, individuando il dies a quo nel 27 ottobre 1999. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, l’erroneità di tale decorrenza e hanno sostenuto che, alla luce di oscillazioni giurisprudenziali in materie connesse, la Corte avrebbe dovuto rimeditare l’orientamento sulla prescrizione, chiedendo in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Con il secondo motivo hanno censurato un obiter dictum della sentenza d’appello, pur riconoscendone l’irrilevanza decisoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché contrastante con il consolidato orientamento secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. Ha inoltre escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando il principio secondo cui la materia della prescrizione non è armonizzata e la Corte UE si è già pronunciata in senso conforme. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché diretto contro un mero obiter dictum. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, che sono stati anche condannati, per abuso del processo, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato
art. 96, terzo comma, c.p.c.
la proposizione di un ricorso manifestamente infondato può integrare abuso del processo e giustificare una condanna pecuniaria
art. 100 c.p.c.
manca interesse a censurare un capo o un passaggio della decisione che ha natura di mero obiter dictum
art. 4, comma 2, d.m. 55/14
le spese sono state liquidate con la maggiorazione prevista dalla norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto
legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
ha riconosciuto un diritto a borsa di studio solo a favore di chi era già beneficiario di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
costituisce la tardiva e parziale attuazione delle direttive sui medici specializzandi
direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE
imponevano agli Stati membri di prevedere un’adeguata remunerazione per i medici ammessi alle scuole di specializzazione
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive UE può essere soggetto a prescrizione secondo il diritto interno, e per i medici specializzandi il termine decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.
- Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione è già stata risolta da una giurisprudenza UE conforme e la materia della prescrizione resta rimessa agli ordinamenti nazionali, salvo il limite di non rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto europeo.
- La censura rivolta contro un mero obiter dictum è inammissibile per difetto di interesse, perché il ricorso per cassazione richiede una concreta incidenza della doglianza sulla decisione impugnata.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati e reiterativi può essere qualificata come abuso del processo e comportare la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
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