Sentenza n. 221/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 26.2.2025, n. 74.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 26 febbraio 2025, n. 74, relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, n. 74 del 26 febbraio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, con riferimento agli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025, oltre agli accessori di legge. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, nonostante fosse inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte del Ministero e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata al ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità dal 2021/2022 al 2024/2025. Per l'ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con incarico di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni. Ha inoltre applicato, su richiesta di parte, una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato oppure, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il giudizio di ottemperanza può procedere, nel caso esaminato, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, determinandone la decorrenza e il termine finale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione.
- Quando l'amministrazione non esegue una sentenza esecutiva e non formula contestazioni sostanziali sull'obbligo derivante dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e disporre, per l'ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- Su richiesta della parte, il giudice dell'ottemperanza può applicare la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuando il dies a quo nel termine assegnato all'amministrazione e il dies ad quem nell'effettiva esecuzione del giudicato o, in caso di persistente inerzia, nell'insediamento del commissario ad acta.
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