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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8090/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava a contestare l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione proposta dall'imputato nei confronti di due magistrati del Tribunale di Vibo Valentia (Brigida Cavasino e Glida Romano) nel processo "Rinascita-Scott", sulla base del fatto che gli stessi giudici avevano partecipato a un altro procedimento ("Nemea") in cui era stata accolta analoga ricusazione avanzata da un coimputato (Accorinti). Il difensore deduceva violazione degli artt. 37 e 38 c.p.p. e chiedeva annullamento dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifestata infondatezza. Ha confermato che la dichiarazione di ricusazione è soggetta ai termini di cui all'art. 38 c.p.p. (entro la fase delle questioni preliminari o, se la causa si manifesta successivamente, entro tre giorni dalla conoscenza; se in udienza, prima che questa termini). La Corte ha ritenuto che il ricorrente non ha allegato con precisione quando abbia avuto conoscenza della causa di ricusazione (ossia della partecipazione dei medesimi giudici al processo "Nemea" o della iniziativa del coimputato Accorinti), gravando su di lui l'onere probatorio; perciò la censura è generica. Ha inoltre escluso che la mera pronuncia favorevole alla ricusazione in altro procedimento produca automaticamente effetto estensivo, richiedendo invece che nella precedente decisione sia stata valutata la posizione dell'imputato medesimo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma rilevante nella regolazione della ricusazione; la sentenza contesta la violazione dichiarata ma non accerta un difetto di applicazione concreto della norma

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini per proporre la ricusazione: entro le questioni preliminari al dibattimento, oppure entro tre giorni dalla conoscenza della causa se questa si manifesta successivamente, o immediatamente se la causa emerge in udienza; la Corte applica tali termini per valutare la tempestività

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c. cod. proc. pen.

    Norma invocata dal difensore per i motivi di cassazione (nullità per violazione delle norme di procedimento); la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e quindi inammissibile

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)

    Richiamata come disciplina procedurale per la trattazione scritta del giudizio di cassazione (contestuale proroga normativa menzionata nel procedimento)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente alle spese e ad una somma a titolo di ammenda qualora il ricorso sia inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione fissando un versamento equitativo di 3.000 euro

  • Corte costituzionale, sent. n. 371/1996

    Citata e delimitata: la Corte precisa che la pronuncia costituzionale trova applicazione solo nelle ipotesi particolari in cui il giudice abbia già valutato, in un precedente giudizio, la responsabilità dell'esatto soggetto poi imputato nel nuovo processo; non si applica automaticamente a tutti i reati a concorso necessario

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata per i principi relativi alle conseguenze economiche dei ricorsi giudicati infondati o inammissibili (giustificazione del versamento equitativo senza ravvisare dolo o colpa grave)

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione è soggetta a termini rigorosi: va proposta entro le questioni preliminari o, se la causa emerge dopo, entro tre giorni dalla conoscenza; se la causa emerge in udienza va proposta prima della chiusura dell'udienza.
  • Il termine di conoscenza per il dies a quo può coincidere con il momento in cui la parte viene effettivamente a conoscenza della causa di ricusazione; spetta al ricorrente allegare con precisione quando ciò è avvenuto: l'assenza di puntuale allegazione rende la censura aspecifica e inammissibile.
  • La mera partecipazione di uno stesso giudice a un diverso processo in cui sia stata accolta una ricusazione nei confronti di altri imputati non determina automaticamente una causa di ricusazione estensiva: occorre che nella precedente decisione sia stata valutata specificamente la posizione dell'attuale imputato.
  • Quando si intende proporre ricusazione in base a fatti connessi a procedimenti diversi, è essenziale documentare e produrre prove (depositi, verbali d'udienza, comunicazioni in cancelleria) che attestino la conoscenza e la natura della causa di ricusazione.
  • In difetto di allegazioni precise sul momento della conoscenza o sul contenuto e sulla portata del precedente provvedimento favorevole alla ricusazione, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile per aspecificità e il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie.

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