Cassazione Penale, Sentenza n. 8090/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a contestare l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione proposta dall'imputato nei confronti di due magistrati del Tribunale di Vibo Valentia (Brigida Cavasino e Glida Romano) nel processo "Rinascita-Scott", sulla base del fatto che gli stessi giudici avevano partecipato a un altro procedimento ("Nemea") in cui era stata accolta analoga ricusazione avanzata da un coimputato (Accorinti). Il difensore deduceva violazione degli artt. 37 e 38 c.p.p. e chiedeva annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifestata infondatezza. Ha confermato che la dichiarazione di ricusazione è soggetta ai termini di cui all'art. 38 c.p.p. (entro la fase delle questioni preliminari o, se la causa si manifesta successivamente, entro tre giorni dalla conoscenza; se in udienza, prima che questa termini). La Corte ha ritenuto che il ricorrente non ha allegato con precisione quando abbia avuto conoscenza della causa di ricusazione (ossia della partecipazione dei medesimi giudici al processo "Nemea" o della iniziativa del coimputato Accorinti), gravando su di lui l'onere probatorio; perciò la censura è generica. Ha inoltre escluso che la mera pronuncia favorevole alla ricusazione in altro procedimento produca automaticamente effetto estensivo, richiedendo invece che nella precedente decisione sia stata valutata la posizione dell'imputato medesimo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 37 cod. proc. pen.
Richiamato come norma rilevante nella regolazione della ricusazione; la sentenza contesta la violazione dichiarata ma non accerta un difetto di applicazione concreto della norma
art. 38 cod. proc. pen.
Stabilisce i termini per proporre la ricusazione: entro le questioni preliminari al dibattimento, oppure entro tre giorni dalla conoscenza della causa se questa si manifesta successivamente, o immediatamente se la causa emerge in udienza; la Corte applica tali termini per valutare la tempestività
art. 606, comma 1, lett. b) e c. cod. proc. pen.
Norma invocata dal difensore per i motivi di cassazione (nullità per violazione delle norme di procedimento); la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e quindi inammissibile
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)
Richiamata come disciplina procedurale per la trattazione scritta del giudizio di cassazione (contestuale proroga normativa menzionata nel procedimento)
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente alle spese e ad una somma a titolo di ammenda qualora il ricorso sia inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione fissando un versamento equitativo di 3.000 euro
Corte costituzionale, sent. n. 371/1996
Citata e delimitata: la Corte precisa che la pronuncia costituzionale trova applicazione solo nelle ipotesi particolari in cui il giudice abbia già valutato, in un precedente giudizio, la responsabilità dell'esatto soggetto poi imputato nel nuovo processo; non si applica automaticamente a tutti i reati a concorso necessario
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata per i principi relativi alle conseguenze economiche dei ricorsi giudicati infondati o inammissibili (giustificazione del versamento equitativo senza ravvisare dolo o colpa grave)
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione è soggetta a termini rigorosi: va proposta entro le questioni preliminari o, se la causa emerge dopo, entro tre giorni dalla conoscenza; se la causa emerge in udienza va proposta prima della chiusura dell'udienza.
- Il termine di conoscenza per il dies a quo può coincidere con il momento in cui la parte viene effettivamente a conoscenza della causa di ricusazione; spetta al ricorrente allegare con precisione quando ciò è avvenuto: l'assenza di puntuale allegazione rende la censura aspecifica e inammissibile.
- La mera partecipazione di uno stesso giudice a un diverso processo in cui sia stata accolta una ricusazione nei confronti di altri imputati non determina automaticamente una causa di ricusazione estensiva: occorre che nella precedente decisione sia stata valutata specificamente la posizione dell'attuale imputato.
- Quando si intende proporre ricusazione in base a fatti connessi a procedimenti diversi, è essenziale documentare e produrre prove (depositi, verbali d'udienza, comunicazioni in cancelleria) che attestino la conoscenza e la natura della causa di ricusazione.
- In difetto di allegazioni precise sul momento della conoscenza o sul contenuto e sulla portata del precedente provvedimento favorevole alla ricusazione, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile per aspecificità e il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7863/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7864/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7865/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7866/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7867/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7868/2023 del 23/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →