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Sentenza

Sentenza n. 56/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: della comunicazione della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 0027579 del 4.3.2022, con la quale è stato comunicato il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202200295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della convocazione ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva beneficiato di una domanda di emersione presentata dal datore di lavoro ai sensi della disciplina emergenziale, con rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato. Il rapporto era cessato per licenziamento il 28 luglio 2021. La domanda di emersione era stata tuttavia rigettata il 14 giugno 2021 per carenza dei requisiti dichiarativi e fiscali del datore di lavoro, senza impugnazione del relativo provvedimento. Il lavoratore aveva quindi chiesto la convocazione per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, deducendo la non imputabilità della perdita del lavoro. La Prefettura aveva respinto la richiesta ritenendo che il permesso fosse concedibile soltanto in presenza di cause di forza maggiore, quali la morte del datore di lavoro o la cessazione dell’attività, e rilevando che la cessazione del rapporto era stata comunicata solo dopo il rigetto della domanda di emersione. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, della circolare del Ministero dell’Interno dell’11 maggio 2021, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché illegittima mancata convocazione per la verifica dei requisiti del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il TAR ha esaminato congiuntamente le censure e ha ritenuto decisiva la circostanza che la procedura di emersione fosse stata definitivamente rigettata prima della cessazione del rapporto di lavoro, per carenza dei requisiti necessari alla regolarizzazione. L’art. 104, comma 4, del d.l. n. 34/2020, richiamando l’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore che perda il posto nelle more o successivamente alla procedura di regolarizzazione, ma presuppone che la procedura si sia conclusa favorevolmente oppure che sussistessero ab origine tutti i requisiti legali per la sanabilità del rapporto irregolare. Poiché nel caso concreto la domanda di emersione era stata rigettata per carenza dei requisiti e il relativo diniego non era stato impugnato, il lavoratore non poteva ottenere il permesso per attesa occupazione, anche se il licenziamento era successivo e non imputabile a lui. La mancata convocazione è stata quindi ritenuta legittima. L’istanza cautelare era stata già rigettata con ordinanza non appellata. Le spese sono state compensate in ragione della natura meramente formale delle difese dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 104, comma 4, d.l. n. 34/2020

    consente al lavoratore, anche stagionale, che abbia “perso” il posto di lavoro tanto nelle more del procedimento di regolarizzazione che in epoca successiva, di ottenere un permesso di soggiorno in attesa di occupazione

    Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato al lavoratore che perda il posto durante o dopo la procedura di emersione, ma soltanto se la procedura era favorevolmente definibile o se sussistevano ab origine i requisiti per la regolarizzazione.

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

    La procedura di emersione richiede la sussistenza dei requisiti normativi per la regolarizzazione del rapporto di lavoro; la loro carenza impedisce il successivo rilascio del permesso per attesa occupazione.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione, richiamata dall’art. 104, comma 4, del d.l. n. 34/2020, costituisce la base normativa del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Massime di principio

  • Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dalla disciplina dell’emersione presuppone non soltanto la perdita del posto di lavoro, ma anche la favorevole definizione della procedura di regolarizzazione oppure la sussistenza, ab origine, di tutti i requisiti legali per il suo accoglimento.
  • La successiva cessazione del rapporto di lavoro non consente di ottenere un permesso per attesa occupazione quando la domanda di emersione sia stata già rigettata per carenza dei requisiti normativi della regolarizzazione e il relativo diniego sia divenuto definitivo.
  • La non imputabilità al lavoratore della cessazione del rapporto di lavoro non è sufficiente a fondare il diritto al permesso per attesa occupazione se manca il presupposto sostanziale della regolarizzabilità originaria del rapporto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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