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Ordinanza

Ordinanza n. 13050/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento in parte qua, del provvedimento di assegnazione del punteggio (reso visibile in data 30 novembre 2023) attribuito dalla Commissione di esame alla prova scritta del ricorrente nell''ambito del procedimento di selezione per l''assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità da inquadrare nell''area dei funzionari per attività tributaria, con particolare riferimento al punteggio relativo alla domanda n° 47 la cui risposta è stata erroneamente ritenuta non corretta.

Giustizia amministrativa202400771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione del punteggio alla prova scritta, limitatamente alla valutazione della domanda n. 47

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il candidato ha impugnato, chiedendone l'annullamento in parte qua, il punteggio attribuito dalla commissione alla prova scritta nell'ambito della procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di 3970 funzionari per attività tributaria. In particolare, ha contestato la valutazione della domanda n. 47, sostenendo che la risposta fornita fosse stata erroneamente ritenuta non corretta. Nel passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio una possibile causa di improcedibilità, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., connessa alla mancata impugnazione della graduatoria cui si riferisce il punteggio contestato e delle successive edizioni della graduatoria relativa alla Regione Lazio, pubblicate dall'Agenzia delle Entrate nelle forme di legge.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso né ha dichiarato l'improcedibilità. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha avvisato le parti della questione di possibile improcedibilità emersa in sede di decisione, riguardante la mancata impugnazione della graduatoria originaria e delle successive graduatorie regionali del Lazio. Ha assegnato alle parti termine fino al 27 luglio 2026 per il deposito di memorie sul punto e ha disposto gli incombenti indicati in motivazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    occorre dare avviso alle parti di una questione di possibile improcedibilità del ricorso

    Quando il Collegio rileva d'ufficio, in sede di decisione, una questione che può condurre a una pronuncia sfavorevole non previamente discussa, deve sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Prima di dichiarare l'improcedibilità per la mancata impugnazione della graduatoria cui si riferisce un atto di assegnazione del punteggio, il giudice deve sottoporre la relativa questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., quando essa emerga d'ufficio nel passaggio in decisione.
  • La contestazione del punteggio conseguito in una procedura concorsuale può porre una questione di possibile improcedibilità qualora il ricorrente non abbia impugnato la graduatoria di riferimento e le successive graduatorie pubblicate dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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