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Sentenza

Sentenza n. 1186/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Brindisi, prot. -OMISSIS- dell’ 08.07.2026, con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Brindisi e dalle correlate graduatorie di istituto per la classe di concorso ADMM – Sostegno Scuola Secondaria di I Grado, per il biennio 2026/2028; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, gli atti di approvazione e pubblicazione delle graduatorie GPS della provincia di Brindisi per la classe di concorso ADMM nella parte in cui non includono il ricorrente; nonché, ove interpretati in senso ostativo, dell'art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), dell'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 e degli artt. 3 e 6 della medesima Ordinanza; per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente. e per l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS della provincia di Brindisi per la classe di concorso ADMM – Sostegno Scuola Secondaria di I Grado, per il biennio 2026/2028, con il punteggio spettante, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera e), punto i), dell'O.M. n. 27/2026, per effetto della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania in data 17 aprile 2026 e della domanda di riconoscimento presentata al Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 3 giugno 2026; con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla possibilità di partecipare alle procedure di scelta delle sedi e di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2026/2027.

Giustizia amministrativa202600751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla prima fascia delle GPS e dalle correlate graduatorie di istituto della provincia di Brindisi per la classe di concorso ADMM, sostegno nella scuola secondaria di primo grado, per il biennio 2026/2028

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Brindisi che lo aveva escluso dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e dalle correlate graduatorie di istituto per la classe ADMM. Ha contestato anche gli atti di approvazione e pubblicazione delle graduatorie nella parte in cui non lo includevano e, ove interpretati in senso ostativo, alcune disposizioni dell'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la condanna in forma specifica delle amministrazioni e l'accertamento del diritto all'inserimento con riserva nella prima fascia, con il punteggio spettante, in ragione della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania il 17 aprile 2026 e della domanda di riconoscimento presentata al Ministero il 3 giugno 2026, nonché la possibilità di partecipare alle procedure di scelta delle sedi e di conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 2026/2027. Il Presidente, in sede monocratica, aveva respinto la tutela cautelare rilevando dubbi sulla competenza territoriale del TAR rispetto all'impugnazione dell'atto ministeriale generale e, comunque, l'assenza di estrema gravità e urgenza. Successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto notificato alle controparti e depositato il 4 agosto 2026.

La decisione

Il Collegio ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle amministrazioni resistenti e da queste non opposta, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. Non sono stati esaminati nel merito i motivi relativi all'esclusione dalle GPS, all'interpretazione dell'O.M. n. 27/2026, al riconoscimento della specializzazione conseguita all'estero o alla competenza territoriale. Le spese sono state compensate per giustificati motivi, tra cui l'assenza di osservazioni delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio se accettata dalle altre parti costituite o se non vi è opposizione.

    La rinuncia ritualmente notificata alle controparti, in mancanza di opposizione delle parti resistenti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.

  • art. 55, comma 13, c.p.a.

    È richiamato nel decreto monocratico cautelare per le successive valutazioni collegiali.

  • art. 56 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla valutazione dei presupposti per la tutela cautelare monocratica e dell'estrema gravità e urgenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle parti costituite, in assenza di opposizione, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, il giudice non procede all'esame delle questioni di merito e delle eventuali questioni preliminari rimaste controverse.
  • La definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. richiede il previo avviso alle parti.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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