Cassazione Civile, Ordinanza n. 18664/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Una società titolare di conto corrente ha convenuto l'istituto di credito chiedendo la rideterminazione del saldo del rapporto, assumendo l'illegittimità di addebiti per interessi usurari e anatocistici e la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto e alle spese di conto. Il Tribunale ha ricalcolato il saldo; la Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione della correntista. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: (1) violazione degli artt. 1344 e 1283 c.c., dell'art. 120 t.u.b. e degli artt. 2 e 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, sostenendo che la capitalizzazione degli interessi debitori fosse illegittima perché il contratto non prevedeva una valida reciprocità, avendo omesso di contemplare la capitalizzazione degli interessi creditori e indicando un tasso creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta indeterminatezza/nullità della commissione di massimo scoperto, indicata solo in percentuale senza specificare la base di calcolo; (3) violazione della disciplina antiusura e dell'art. 112 c.p.c. per mancato accertamento del superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, con riferimento anche all'incidenza della commissione di massimo scoperto. La Suprema Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sul primo motivo ha affermato che, nei contratti di conto corrente stipulati nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, la previsione di un tasso creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non giustifica la capitalizzazione infrannuale degli interessi creditori e non soddisfa la condizione di trasparenza imposta dall'art. 6 della delibera, la quale richiede l'indicazione del tasso rapportato su base annua tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Sul secondo motivo ha rilevato l'omessa pronuncia su una questione di nullità rilevabile d'ufficio, affermando che una clausola sulla commissione di massimo scoperto che indichi solo la percentuale, senza specificare la base di calcolo, può essere nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. Il terzo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del secondo.
Norme richiamate
art. 1344 c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma la decisione si è concentrata soprattutto sulla disciplina dell'anatocismo e sulla determinatezza della clausola di commissione di massimo scoperto
art. 1283 c.c.
richiamato quale norma generale che vieta l'anatocismo salvo i casi consentiti dalla legge e dalla disciplina regolamentare applicabile
art. 120 t.u.b.
nel testo ratione temporis demandava al CICR la fissazione di modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi, imponendo parità di periodicità tra interessi debitori e creditori nei conti correnti
delibera CICR 9 febbraio 2000
la capitalizzazione infrannuale è ammessa solo se pattuita secondo le modalità e i criteri previsti, con stessa periodicità per interessi creditori e debitori e con indicazione del tasso annuo rapportato su base annua tenendo conto della capitalizzazione; la mancata indicazione richiesta impedisce l'operatività della clausola
art. 112 c.p.c.
invocato sia per sostenere l'errore della Corte d'appello nel qualificare generiche le deduzioni, sia per l'omessa pronuncia su una nullità rilevabile d'ufficio
art. 1346 c.c.
la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto deve essere determinata o determinabile; è nulla se indica solo la percentuale senza indicare la base di calcolo
art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000
richiamato dalla ricorrente nel motivo sull'usura, ma il relativo esame è stato assorbito
l. n. 108/1996
richiamata dalla ricorrente nel motivo sull'usura, ma non esaminata per l'assorbimento
art. 644 c.p.
richiamato dalla ricorrente nel motivo sull'usura, ma non esaminato per l'assorbimento
Massime di principio
- Nei contratti di conto corrente bancario stipulati sotto la disciplina della delibera CICR 9 febbraio 2000, la capitalizzazione infrannuale degli interessi è legittima solo se il contratto rispetta le condizioni poste dalla normativa: stessa periodicità per interessi attivi e passivi e indicazione del tasso annuo effettivo risultante dalla capitalizzazione quando questa sia prevista.
- La previsione contrattuale di un tasso creditore annuo nominale identico al tasso effettivo non è sufficiente a rendere operativa la capitalizzazione degli interessi creditori, perché non dà conto dell'effetto della capitalizzazione e non soddisfa il requisito di trasparenza richiesto dalla disciplina bancaria.
- La clausola di commissione di massimo scoperto è nulla per indeterminatezza dell'oggetto quando indichi soltanto la misura percentuale della commissione senza specificare la base di calcolo cui quella percentuale deve applicarsi.
- Il giudice deve esaminare anche d'ufficio le nullità che emergano dalla documentazione contrattuale prodotta, senza potersi arrestare a una qualificazione di genericità delle deduzioni di parte quando dagli atti risulti una specifica contestazione della clausola.
- Quando l'accoglimento di un motivo investe la validità della clausola contrattuale che sarebbe rilevante anche ai fini di un ulteriore motivo sul superamento del tasso soglia, quest'ultimo motivo resta assorbito.
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