Sentenza n. 536/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento a) del provvedimento con il quale la III Sottocommissione per gli esami di Avvocato "sessione 2024" istituita presso la Corte d'Appello di -OMISSIS- - per la posizione della patrocinata, ha reso nota, in data 9 Aprile 2025 e tramite il portale web del Ministero della Giustizia ("comunicazione n. -OMISSIS- numero busta n°-OMISSIS- allegato n°-OMISSIS-), la non ammissione a sostenere la prova orale dell''esame di abilitazione, per la sessione 2024/25, della professione di Avvocato, fatta propria dalla Corte d'Appello di -OMISSIS-; b) del verbale di correzione della prova redatto in data 13 Febbraio 2025 dalla suindicata sottocommissione per gli esami di Avvocato svolti presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, reso noto all'odierno ricorrente all'esito di formale istanza di accesso agli atti evasa dalla preposta Corte di Appello - Ufficio esami Avvocati - valutando insufficiente l'elaborato di diritto penale dello stesso, ha, per l'effetto, determinato la sua non idoneità con votazione di 14/30, contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all'elaborato redatto dal Dott. -OMISSIS- il 10 dicembre 2024, e della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d'Appello di -OMISSIS-, c) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, con il quale si è inibito al ricorrente la possibilità di accedere alla prova orale dell''esame di abilitazione, per la sessione 2024/25, per la professione di Avvocato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, fondata sul voto di 14/30 attribuito all'elaborato di diritto penale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla prova orale e il verbale di correzione dell'elaborato di diritto penale, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. In primo luogo ha sostenuto che il mero voto numerico non fosse sufficiente a motivare l'insufficienza, poiché l'art. 46 della legge n. 247/2012 prevede, per il nuovo regime, l'annotazione delle osservazioni positive o negative a sostegno del voto; secondo il ricorrente, il differimento dell'applicazione di tale disciplina non sarebbe più giustificato per la sessione 2024, caratterizzata da un numero ridotto di candidati e da una sola prova scritta. In secondo luogo ha contestato nel merito la valutazione dell'elaborato, affermandone la correttezza formale e sostanziale, anche alla luce di soluzioni pubblicate su una testata giuridica, e ha dedotto illogicità e disparità di trattamento rispetto ad altri elaborati asseritamente aventi la medesima soluzione e ammessi alla prova orale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto sufficiente il voto numerico, purché siano stati previamente stabiliti criteri di valutazione adeguati, perché il voto esprime sinteticamente il giudizio di sufficienza o insufficienza e il grado di idoneità del candidato. Il differimento previsto dall'art. 49 della legge n. 247/2012 non può essere superato in via interpretativa in ragione della diminuzione dei candidati o della riduzione del numero degli elaborati: tali circostanze non sono collegate dalla legge alla decorrenza del nuovo obbligo motivazionale. Quanto alla contestazione del merito della correzione, il Collegio ha qualificato la valutazione della commissione come espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, illogicità manifesta o erroneità e irragionevolezza immediatamente percepibili. Tali vizi non sono stati ravvisati. Le soluzioni pubblicate da soggetti terzi non possono sostituire la valutazione della commissione, cui compete in via esclusiva la correzione degli elaborati, salvo il caso residuale di abnormità. È stata inoltre esclusa la disparità di trattamento, poiché ciascun elaborato presenta caratteristiche proprie e non è comparabile con gli altri, salvo l'ipotesi limite di assoluta coincidenza, non riscontrata. Le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il voto numerico può soddisfare l'obbligo di motivazione della valutazione, quando sia collegato a criteri predeterminati che consentano di ricostruire il giudizio.
art. 46 l. 247/2012
La disciplina che impone una motivazione rafforzata delle valutazioni degli elaborati scritti, con annotazione delle osservazioni positive o negative, è destinata a operare secondo la decorrenza prevista dalla legge e non può essere anticipata in ragione del numero dei candidati o degli elaborati.
art. 49 l. 247/2012
Il differimento dell'applicazione della nuova disciplina motivazionale vincola l'interprete fino alla scadenza legislativamente prevista, senza possibilità di deroga fondata sul mutamento delle modalità concrete della sessione d'esame.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione forense, il voto numerico è idoneo a motivare la valutazione dell'elaborato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, quando siano stati previamente fissati criteri di valutazione adeguati e conoscibili, poiché il voto sintetizza il giudizio di sufficienza o insufficienza e il grado di idoneità riscontrato.
- Il differimento legislativo dell'entrata in vigore di un obbligo di motivazione rafforzata non può essere anticipatamente disapplicato dal giudice o dall'amministrazione sulla base della riduzione del numero dei candidati, della semplificazione della prova o di altre circostanze estranee al presupposto temporale stabilito dalla legge.
- Le valutazioni delle commissioni esaminatrici, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, illogicità manifesta, erroneità o irragionevolezza immediatamente percepibili dagli atti; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
- Pareri o soluzioni pubblicati da soggetti terzi non possono sostituire la valutazione della commissione esaminatrice né dimostrare, da soli, l'illegittimità della correzione, salvo che evidenzino un vizio abnorme o immediatamente manifesto.
- La disparità di trattamento tra elaborati non è configurabile per il solo fatto che prove diverse contengano una medesima soluzione o impostazione, poiché ogni elaborato deve essere valutato nella sua singolarità; essa può rilevare soltanto in casi limite di assoluta coincidenza delle situazioni comparate.
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