Sentenza n. 2631/2026 - Catania, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 11 del 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 11 del 2026, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.500,00 per 33,29 giorni di ferie e festività soppresse non goduti negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 11 del 2026, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. Il titolo aveva riconosciuto € 2.500,00 a titolo di indennità sostitutiva di 33,29 giorni di ferie e festività soppresse non goduti nei quattro anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era irrevocabile, era stata ritualmente notificata all'Amministrazione in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della PA. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Per l'ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che dovrà intervenire in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro 60 giorni. Ha accolto la domanda di penalità di mora, liquidando gli interessi legali sulla somma dovuta dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l'insediamento del commissario. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996
Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
L'esecuzione coattiva nei confronti della PA può essere richiesta dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; nel caso concreto il TAR ha accertato che il termine era trascorso.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., sussistendone i presupposti. Si liquidano, pertanto, gli interessi legali sulla somma in questione, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza fino alla scadenza del termine per l’insediamento del Commissario ad acta.
In presenza dei presupposti, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora; la pronuncia la commisura agli interessi legali sulla somma dovuta per il periodo indicato.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato in forma esecutiva e l'amministrazione non vi ha dato esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive nei confronti della PA.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine e, in caso di ulteriore inadempimento, nominare un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva su richiesta della parte interessata.
- Ricorrendone i presupposti, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora, determinandola in misura corrispondente agli interessi legali sulla somma dovuta per il periodo stabilito nella pronuncia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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