Sentenza del 16/12/2022 n. 36978 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della revoca dell'agevolazione fiscale prevista dalla L. n. 383/2001 (cd. Tremonti bis) concessa per la costruzione di due motonavi, revocata perché le motonavi erano state cedute entro il periodo di sorveglianza; dedotta altresi la decadenza dell'amministrazione dall'accertamento in base all'art. 43 D.P.R. 600/1973 e il divieto di reiterazione del controllo in ragione di una verifica precedente del 2008.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo di omessa pronuncia e, sul merito, ha confermato il principio secondo cui, per componenti reddituali a rilevanza pluriennale (es. riporto perdite ex art. 84 TUIR), il termine decadenziale dell'amministrazione decorre dalla dichiarazione nella quale il singolo rateo o l'effetto pluriennale viene indicato e non dall'annualita di prima maturazione. Di conseguenza gli avvisi per gli anni 2010-2013 notificati nel 2015 non erano decaduti. La revoca dell'agevolazione per cessione entro il periodo di sorveglianza è stata ritenuta legittima anche perché la societa aveva anticipato la chiusura d'esercizio con effetto di comprimere il secondo periodo, comportamento valutato come elusivo. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e del contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
Legge n. 383 del 2001 (cd. Tremonti bis)
Prevede la revoca dell'agevolazione in caso di cessione dei beni agevolati entro il periodo di sorveglianza; la Corte ha ritenuto applicabile la revoca per la vendita delle motonavi entro il periodo di sorveglianza.
D.P.R. n. 600 del 1973
Stabilisce il termine decadenziale per la rettifica della dichiarazione; la Corte ha interpretato che, per componenti pluriennali, il termine decorre dalla dichiarazione in cui ciascun rateo o effetto pluriennale e' indicato, non dalla dichiarazione dell'anno di origine.
TUIR
Riguarda il riporto in avanti delle perdite; nel caso le perdite derivanti dall'agevolazione revocata sono trattate come componenti pluriennali la cui rettifica puo' essere fatta con riferimento agli anni in cui gli effetti sono stati dichiarati.
Cassazione, Sezioni Unite
Principio richiamato: per componenti di efficacia pluriennale la decadenza si calcola rispetto alla dichiarazione in cui e' indicato il singolo rateo e non rispetto alla dichiarazione dell'anno di prima maturazione.
D.P.R. n. 115 del 2002
Norma procedurale sul contributo unificato, menzionata per gli adempimenti relativi al versamento del contributo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Per componenti reddituali di rilevanza pluriennale (es. riporto perdite, quote di ammortamento, sopravvenienze rateizzate) il termine decadenziale per l'accertamento decorre dalla dichiarazione in cui e' indicato il singolo rateo/effetto, non dall'anno di origine del componente.
- La cessione dei beni oggetto di agevolazione entro il periodo di sorveglianza prevista dalla norma comporta la revoca dell'agevolazione; riduzioni artificiose del periodo d'imposta finalizzate a comprimere il periodo di sorveglianza possono essere considerate elusione e giustificare la revoca.
- Una verifica fiscale anteriore non esclude automaticamente successivi accertamenti su benefici fiscali che non risultavano espressamente e previamente verificati nel processo verbale di constatazione precedente.
- E' onere del contribuente provare l'esistenza, l'ammontare e l'inerenza delle poste dedotte quando l'Amministrazione contesta la loro deducibilita; l'autonomia di ciascun periodo d'imposta implica che il termine decadenziale si valuta rispetto al periodo oggetto di rettifica.
- In controversie simili conviene verificare esattamente in quale dichiarazione siano stati riportati gli effetti pluriennali, per comprendere quando decorre il termine di decadenza per l'amministrazione.
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