Cassazione Penale, Sentenza n. 1860/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per 2 anni con obbligo di soggiorno. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per la misura, in particolare contestando l'attualità della pericolosità sociale: gli addebiti si fondavano prevalentemente sul procedimento "Piscatores" (fatti tra 2011 e 2015) e si sosteneva che, dopo la detenzione e l'avvio di un percorso lavorativo e di recupero, la pericolosità non fosse più attuale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge e che non possa essere prospettata in sede di legittimità una generica contestazione probatoria o di logica, salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto che la Corte di Appello abbia fornito una motivazione ampia e coerente: ha richiamato la reiterazione e la gravità dei reati (tra cui riciclaggio e associazione per delinquere finalizzata a truffe e frodi informatiche), il ruolo apicale del ricorrente nel sodalizio, l'entità dei proventi illeciti, la vicinanza temporale dei fatti rispetto alla misura, l'assenza di stabile attività lavorativa lecita e la non significativa durata della detenzione. Di conseguenza il ricorso si è risolto in una mera contestazione probatoria non sindacabile in cassazione e pertanto inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione)
art. 1 (lett. b) e c)), art. 10, commi 2 e 3
La norma definisce le categorie di pericolosità generica (vivere con proventi illeciti; essere dediti alla commissione di reati che offendono la sicurezza pubblica) e limita il ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione alla sola violazione di legge; inoltre impone al giudice di motivare il decreto, con possibile sindacato in cassazione quando la motivazione è inesistente o meramente apparente
legge 27 dicembre 1956, n. 1423
art. 4 (richiamata dalla normativa successiva)
Richiamata per il principio secondo cui nel procedimento di prevenzione il sindacato in cassazione è limitato, e per l'esigenza di motivazione del provvedimento impugnato
codice di procedura penale
La doglianza di illogicità manifesta della motivazione (art. 606, lett. e)) non è sovrapponibile al rimedio previsto nel processo di prevenzione: in cassazione è consentito limitatamente a violazioni di legge o a motivazioni inesistenti/meramente apparenti
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro provvedimenti di prevenzione la possibilità di sindacare la motivazione è molto limitata: è ammissibile impugnare soltanto violazioni di legge o la mancanza totale/meramente apparente della motivazione; semplici contestazioni probatorie o di valutazione dei fatti sono inammissibili
- Per l'applicazione di misure di prevenzione rilevano elementi quali la reiterazione delle condotte, la gravità e la natura degli illeciti (idoneità a produrre profitti illeciti e a ledere la sicurezza pubblica), il ruolo svolto nell'organizzazione criminosA e la vicinanza temporale degli eventi rispetto al provvedimento
- La detenzione subita o l'avvio di un'attività lavorativa successiva non cancellano automaticamente l'attualità della pericolosità sociale: occorre valutare la sua significatività, la natura della detenzione (anche la custodia cautelare può indicare rischio di recidiva), la durata dell'intervallo temporale e l'effettività del mutamento delle scelte di vita
- Per vincere in cassazione il ricorrente deve indicare chiaramente un profilo di illegittimità della decisione (es. omissione totale di un elemento decisivo) o dimostrare che la motivazione è inesistente o meramente apparente, indicando quale elemento, se considerato, avrebbe determinato un esito favorevole
- In sede di prevenzione, le valutazioni di fatto sull'attualità della pericolosità sono tipicamente prerogativa del giudice di merito e difficilmente sindacabili in sede di legittimità
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