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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22664/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento COSAP per euro 6.413,00 emesso dal Comune in relazione a una concessione di suolo pubblico richiesta per l'esecuzione di lavori edili presso un condominio. La società destinataria sosteneva di non essere tenuta al pagamento perché, pur avendo ottenuto l'autorizzazione/concessione, non avrebbe poi effettivamente occupato il suolo pubblico, avendo collocato mezzi e attrezzature su area privata; in via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale del credito. Il Comune resisteva sostenendo che, secondo il regolamento comunale e la natura del COSAP, il canone fosse dovuto già per il rilascio dell'atto autorizzatorio e a prescindere dal concreto utilizzo del suolo. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello dell'ente, ritenendo che il presupposto del canone fosse l'effettiva occupazione/usazione particolare del bene pubblico e che, in difetto di prova di tale occupazione, il canone non fosse esigibile. In cassazione il Comune deduceva violazione dell'art. 63 d.lgs. 446/1997 e dell'art. 38, commi 7 e 9, del regolamento comunale, sostenendo che il canone dovesse sorgere con il rilascio della concessione e che la mancata rinuncia espressa e il mancato ritiro dell'atto non potessero escluderne la debenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione d'appello. Ha affermato che il COSAP è dovuto solo in presenza dell'effettivo e concreto utilizzo del bene pubblico per uso particolare o eccezionale; il mero rilascio dell'autorizzazione o della concessione, in assenza di occupazione di fatto, non integra il presupposto del canone. Ha inoltre precisato che il regolamento comunale non può derogare alla disciplina legale in senso estensivo della debenza, e che la norma regolamentare sul mancato ritiro o sulla rinuncia non consente di imporre il pagamento quando l'area non sia stata realmente occupata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con nulla per le spese per mancata costituzione della parte intimata; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    "i comuni e le province possono... prevedere che l'occupazione... sia assoggetta... al pagamento di un canone"

    il canone è configurato come corrispettivo della concessione o dell'occupazione particolare del bene pubblico e richiede il concreto utilizzo del suolo pubblico

  • art. 31 L. 23 dicembre 1998, n. 448

    richiamato come norma modificativa dell'art. 63 del d.lgs. 446/1997

  • art. 38, commi 7 e 9, regolamento comunale CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP

    "L'autorizzazione o la concessione di suolo pubblico non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone"; "Il titolare... che intenda rinunciare all'occupazione, dovrà darne comunicazione scritta..."

    non può derogare alla fonte legislativa e, se interpretato nel senso di imporre il canone anche senza concreta occupazione, è incompatibile con la disciplina primaria; il mancato ritiro o la mancata rinuncia espressa non bastano a rendere dovuto il canone in assenza di occupazione effettiva

  • art. 57, comma 3, regolamento comunale CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP

    "Il canone per le occupazioni temporanee va versato entro 10 giorni dall'inizio delle occupazioni..."

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della debenza anticipata, ma non ritenuto idoneo a superare il requisito della concreta occupazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata come vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 2 R.D. n. 639/1910

    richiamato dal ricorrente in relazione alla successiva ordinanza di ingiunzione

Massime di principio

  • Il COSAP è dovuto solo quando sia provato l'effettivo e concreto utilizzo del bene pubblico per un'occupazione particolare o eccezionale; il mero rilascio del titolo autorizzatorio non basta se non segue alcuna occupazione di fatto.
  • La disciplina regolamentare comunale non può ampliare la debenza del canone oltre i limiti tracciati dalla fonte legislativa primaria; ove sia incompatibile con tali limiti, la clausola regolamentare deve essere disapplicata dal giudice ordinario.
  • In materia di canoni per occupazione di suolo pubblico, il giudice può disapplicare implicitamente l'atto amministrativo o regolamentare illegittimo quando ciò sia necessario per tutelare il diritto soggettivo dedotto in causa.
  • L'onere di provare i presupposti dell'occupazione effettiva grava sull'ente che pretenda il canone, quando il contribuente alleghi e dimostri la mancata utilizzazione dell'area pubblica concessa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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