Sentenza n. 4567/2026 - Napoli, Sezione 2
per l’ accertamento dell ‘obbligo dell ‘amministrazione di provvedere sull ‘istanza prot.n.17032, presentata il 21 maggio 2024 al Comune di Saviano, per il rilascio di un Permesso di Costruire per la realizzazione di un deposito agricolo con annessa residenza sul fondo ubicato in via Tappia Furignano distinto nel C.T. al foglio 9 particella n.924, nonché per la condanna dell ‘ Amministrazione intimata all’ adozione di una determinazione esplicita sulla richiesta avanzata in data 21 maggio 2024 prot.n.17032.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’amministrazione ha concluso il procedimento con esito favorevole e che il ricorrente ha riconosciuto l’integrale soddisfazione del proprio interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell’esito della controversia.
Atto impugnato: silenzio dell’amministrazione sull’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un deposito agricolo con annessa residenza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio per accertare l’obbligo del Comune di Saviano di provvedere sull’istanza del 21 maggio 2024, concernente il rilascio di un permesso di costruire per un deposito agricolo con annessa residenza. Nel corso del giudizio il Comune ha dedotto di avere adottato un provvedimento espresso. È emerso che il 2 luglio 2026 è stata notificata al ricorrente la comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo, con esito favorevole, e che il Comune ha depositato domanda di dichiarazione della cessata materia del contendere. Il ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto integrale soddisfazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente, e tale soddisfazione è riconosciuta dal ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La conclusione favorevole del procedimento amministrativo nelle more del giudizio elimina l’utilità concreta della decisione sull’obbligo di provvedere e giustifica la definizione del giudizio per cessata materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate quando l’esito della lite e la sopravvenuta definizione della controversia non giustificano la condanna di una parte.
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