Cassazione Civile, Ordinanza n. 31561/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una dipendente addetta alle casse dopo la riapertura del locale della società, rimasto chiuso per lungo periodo a seguito di un incendio. La Corte d'appello aveva ritenuto legittimo il recesso perché il posto di cassiera fissa sarebbe stato soppresso e perché le mansioni residue dopo la riorganizzazione aziendale erano diverse, non fungibili con quelle della lavoratrice; aveva inoltre valorizzato il fatto che le nuove assunzioni riguardassero figure come camerieri, aiuto cuochi e lavapiatti, ritenendo irrilevante che alcune fossero inquadrate nello stesso livello contrattuale della ricorrente. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: violazione della disciplina sul giustificato motivo oggettivo e sul repêchage, sostenendo che la presenza di nuove assunzioni compatibili con l'obbligo di ricollocazione era stata erroneamente esclusa solo perché non riferite al profilo specifico di cassiera; violazione delle regole su onere della prova e valutazione della prova, contestando l'affermazione secondo cui la professionalità di cassiera sarebbe diversa da quella di addetto al bar o alla sala con mansioni di incasso; violazione dell'art. 18, comma 7, St. lav. per il mancato riconoscimento della reintegra; violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: il datore di lavoro deve provare, in concreto, l'impossibilità del repêchage e, quando vi siano assunzioni contestuali o prossime al licenziamento, deve dimostrare oggettivamente che il lavoratore licenziato non fosse in grado di svolgere, neppure in mansioni inferiori, le attività affidate ai neoassunti. Ha inoltre censurato la svalutazione del livello di inquadramento contrattuale, affermando che, nel sistema dell'art. 2103 c.c. novellato, il livello collettivo non è neutro ma è parametro rilevante per verificare la fungibilità delle mansioni e la possibilità di assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori nell'ambito della stessa categoria legale. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame della legittimità del licenziamento alla luce dei criteri sul repêchage e sul rilievo del livello di inquadramento contrattuale; i motivi relativi alla reintegra e alle spese sono stati assorbiti. La causa non è stata decisa nel merito, perché il giudice di rinvio dovrà verificare in concreto se la lavoratrice fosse o meno ricollocabile nelle mansioni svolte dai neoassunti, anche inferiori, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604
Il giustificato motivo oggettivo può sussistere per soppressione del posto o riorganizzazione aziendale, ma il recesso è legittimo solo se il datore dimostra l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni, anche inferiori, compatibili con la sua professionalità.
art. 2103 c.c.
Nel testo novellato, il parametro del livello di inquadramento collettivo delimita l'area delle mansioni esigibili e non è neutro ai fini della verifica del repêchage; la possibilità di adibizione a mansioni dello stesso livello o inferiori deve essere valutata in concreto.
art. 2697 c.c.
L'onere di allegare e provare l'impossibilità del repêchage grava sul datore di lavoro, trattandosi di prova negativa da assolvere mediante fatti e circostanze oggettive e verificabili.
art. 115 c.p.c.
La valutazione della prova deve fondarsi su risultanze effettive e non su mere presunzioni o formule astratte prive di riscontro concreto.
art. 18, comma 7, l. 20 maggio 1970, n. 300
È richiamato come parametro per la reintegra in caso di manifesta infondatezza del licenziamento, ma il relativo motivo resta assorbito in seguito all'accoglimento delle censure sul repêchage.
art. 91 c.p.c.
La censura sulle spese resta assorbita dalla cassazione con rinvio; la regolazione finale delle spese è rimessa al giudice del rinvio.
artt. 3, 4, 35, 36, 41 e 117 Cost.
Sono evocati dalla ricorrente a sostegno della tutela del lavoro e dei limiti al potere imprenditoriale di recesso, ma la decisione si fonda soprattutto sulla disciplina del repêchage e sull'art. 2103 c.c.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve provare l'impossibilità di ricollocare il dipendente in altre posizioni disponibili, senza che incomba sul lavoratore l'onere di indicare specificamente i posti assegnabili.
- La prova dell'impossibilità di repêchage, trattandosi di fatto negativo, può essere fornita mediante fatti positivi e circostanze oggettive e verificabili; non è sufficiente un'affermazione astratta dell'eterogeneità delle mansioni.
- Quando, in prossimità del recesso, il datore effettui nuove assunzioni o somministrazioni, il giudice deve verificare in concreto se il lavoratore licenziato fosse in grado di svolgere le mansioni affidate ai nuovi assunti, anche se inferiori, in base alla sua specifica esperienza e formazione.
- Nel sistema dell'art. 2103 c.c. novellato, il livello di inquadramento collettivo è rilevante per valutare la fungibilità delle mansioni e la mobilità orizzontale o verso mansioni inferiori; non può essere trattato come elemento neutro.
- La nozione di fungibilità delle mansioni non può essere ricavata da mere massime di esperienza generiche, ma richiede un accertamento concreto sulla compatibilità tra il bagaglio professionale del singolo lavoratore e le attività alternative disponibili in azienda.
- L'obbligo di repêchage comprende, in presenza di mansioni inferiori disponibili, la prospettazione al lavoratore del demansionamento, secondo correttezza e buona fede, potendo il datore recedere solo se tale soluzione non sia accettata o non sia comunque praticabile.
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