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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36772/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione di legge per il riconoscimento della circostanza aggravante dell'utilizzo dell'arma. Sostiene che la Corte di appello ha erroneamente affermato che l'aggravante sia imputabile soggettivamente al concorrente qualora sia da lui conosciuta o ignorata per colpa, configurando un concorso colposo nel delitto doloso. Il ricorrente deduce che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, non è configurabile il concorso colposo in un delitto doloso e che, al più, la sua condotta sarebbe valutabile come concorso anomalo ai sensi dell'art.116 c.p., con conseguente rideterminazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che l'aggravante dell'uso delle armi (art.585 c.p.) ha natura oggettiva e si comunica anche ai concorrenti, senza entrare nel merito delle circostanze soggettive di cui all'art.118 c.p. La Corte ha inoltre escluso la necessità di rivalutare chi materialmente aveva la disponibilità dell'arma, rilevando che tutti i concorrenti erano a conoscenza della presenza dello strumento offensivo in base alla dinamica dei fatti. Conseguentemente è stata confermata la sentenza impugnata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 585 cod. pen.

    L'aggravante dell'essere il fatto commesso con l'uso delle armi è considerata di natura oggettiva nelle ipotesi di lesioni personali e, pertanto, si applica anche ai concorrenti indipendentemente dalle circostanze soggettive.

  • art. 583 n.2 e art.582 cod. pen.

    Norme richiamate nella contestazione del reato di lesioni in concorso; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come lesioni aggravate con l'aggravante dell'uso di arma.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per la responsabilità dei concorrenti nel reato commesso in concorso; la circostanza oggettiva si comunica tra i concorrenti.

  • art. 118 cod. pen.

    Norma sulle circostanze soggettive; la Corte ha ritenuto che tali circostanze non rilevino quanto all'aggravante dell'uso delle armi, trattandosi di circostanza oggettiva.

  • art. 116 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come possibile inquadramento alternativo (concorso anomalo), ma la Corte ha escluso questa soluzione ritenendo prevalente la natura oggettiva dell'aggravante e la comunicabilità ai concorrenti.

  • art. 70 n.1 cod. pen.

    L'uso dell'arma rientra tra i "mezzi" dell'azione criminosa e, come tale, costituisce circostanza oggettiva che si applica a tutti i partecipanti al reato.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite formale al contenuto del motivo di ricorso (ricorso sottoposto ai limiti previsti dagli articoli di rito), ossia il ricorso è stato enunciato nei limiti consentiti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa.

  • Cass. Sez.5, n. 50947 del 13/09/2019 (Rv. 278047)

    Giurisprudenza citata che conferma il principio della natura oggettiva dell'aggravante dell'uso delle armi nelle lesioni personali e la sua comunicabilità ai concorrenti.

Massime di principio

  • L'aggravante dell'uso dell'arma (art.585 c.p.) nelle lesioni personali è di natura oggettiva: si applica a tutti i concorrenti quando l'arma è stata impiegata nella vicenda e gli altri erano a conoscenza della sua presenza.
  • La presenza materiale dell'arma nella mani di un solo concorrente non esclude l'aggravante per gli altri se costoro avevano consapevolezza della disponibilità dello strumento offensivo.
  • Non è possibile trasformare un delitto doloso in un concorso colposo collegato a circostanze soggettive: la responsabilità colposa è distinta e può rilevare solo se configura un'autonoma fattispecie colposa punibile, eventualmente inquadrabile come concorso anomalo (art.116 c.p.) se ricorrono i presupposti.
  • In sede di Cassazione la rivalutazione dei fatti e della prova è vietata salvo vizio di legge: i motivi che chiedono una diversa valutazione della dinamica o della disponibilità dell'arma saranno usualmente dichiarati inammissibili se si tratta di mera riconsiderazione del merito.
  • Chi impugna in cassazione deve fondare il ricorso su specifiche violazioni di diritto e confrontarsi con la giurisprudenza consolidata; in caso contrario il ricorso può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e a versamenti alla Cassa delle Ammende.

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