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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03667/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenza)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta da un geometra contro una cartella di pagamento emessa dalla cassa previdenziale di categoria per il recupero dei contributi minimi dovuti per l'anno 2014, a seguito di iscrizione d'ufficio alla cassa. La corte d'appello aveva ritenuto che il professionista, nel 2014, non avesse svolto attività di geometra, neppure in senso ampio, poiché era socio accomandatario di una s.a.s. e presidente del c.d.a. di una s.r.l. operanti nel settore edile, ma senza che tali cariche implicassero necessariamente l'uso delle competenze tipiche del geometra. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme che disciplinano l'obbligo contributivo e lo statuto della cassa, sostenendo che la contribuzione minima è dovuta per solidarietà endocategoriale; 2) violazione delle norme di legge e dell'art. 38 Cost. per avere la corte d'appello ritenuto illegittimo l'art. 5 dello statuto, che prevede l'obbligo di iscrizione; 3) violazione delle norme sull'onere della prova e delle disposizioni statutarie, per avere escluso la natura professionale della posizione di socio/amministratore nonostante l'iscrizione all'albo e l'operatività delle società nel settore edile.

La decisione

La Cassazione ha accolto congiuntamente i tre motivi, ritenendoli fondati. Ha ribadito l'orientamento secondo cui è legittimo il potere regolamentare della cassa di prevedere l'obbligo di contribuzione minima anche per attività svolte saltuariamente od occasionalmente e, soprattutto, che l'iscrizione all'albo dei geometri fa presumere l'esercizio della professione, presunzione superabile solo nei modi previsti dallo statuto e dalle delibere della cassa. Nel caso concreto non risultava che il professionista avesse vinto tale presunzione secondo le modalità richieste. Perciò la corte territoriale ha errato nel pretendere che, per assoggettare a contribuzione i proventi dell'attività svolta quale socio e amministratore, fosse necessario dimostrare l'impiego delle tipiche competenze del geometra. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in accoglimento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1 l. n. 37/1967

    richiamato quale base normativa dell'obbligo contributivo e dell'inquadramento della categoria professionale

  • artt. 10 e 22 l. n. 773/1982

    richiamati per la disciplina dell'iscrizione alla cassa e dei presupposti contributivi

  • artt. 1 ss. d.lgs. n. 509/1994

    richiamati per l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati

  • art. 5 Statuto della Cassa

    ritenuto legittimo; prevede una presunzione di esercizio della professione per gli iscritti all'albo, superabile solo secondo le condizioni statutarie e regolamentari

  • artt. 17 e 18 l. n. 773/1982

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della disciplina previdenziale di categoria

  • art. 2, comma 26, l. n. 335/1995

    richiamato nel quadro normativo dell'obbligo contributivo

  • art. 38 Cost.

    invocato a sostegno della legittimità della disciplina previdenziale di categoria

  • art. 16 R.D. n. 724/1929

    richiamato in relazione alla posizione professionale del geometra

  • art. 2697 c.c.

    richiamato con riferimento all'onere della prova e alla necessità di vincere la presunzione di esercizio della professione

Massime di principio

  • Per gli iscritti all'albo professionale, lo statuto della cassa può prevedere validamente una presunzione di esercizio della professione e quindi l'obbligo contributivo, anche in assenza di reddito professionale o di attività continuativa.
  • L'iscrizione all'albo può essere sufficiente a fondare l'obbligo di contribuzione minima, salvo prova contraria fornita dall'iscritto secondo le modalità previste dalla disciplina regolamentare dell'ente previdenziale.
  • Nel controllo di legittimità sull'obbligo contributivo di una cassa professionale privatizzata, il giudice non può sostituire al criterio statutario fondato sull'iscrizione all'albo un diverso requisito sostanziale consistente nella dimostrazione dello svolgimento di attività tecnico-professionale tipica.
  • L'attività svolta in forma societaria o come amministratore di società operante in un settore affine non esclude di per sé l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla cassa professionale, se l'iscritto non supera la presunzione regolamentare di esercizio della professione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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