Cassazione Civile, Ordinanza n. 13547/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento ICI emesso dal Comune per l’anno d’imposta 2011 su un immobile sito in Bologna, sostenendo di avervi fissato da anni la propria residenza anagrafica e di avervi dimorato abitualmente, così da avere diritto all’esenzione per abitazione principale. La Commissione tributaria provinciale e poi la Commissione tributaria regionale hanno invece negato l’agevolazione, ritenendo decisivo che i familiari del contribuente risiedessero altrove e che l’immobile non potesse qualificarsi come abitazione principale dell’intero nucleo familiare. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto la falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, chiedendone un’interpretazione costituzionalmente orientata, e ha inoltre censurato la statuizione sulle spese di lite. Il Comune ha resistito sostenendo, da un lato, che il contribuente non avesse provato la dimora abituale familiare nell’immobile e, dall’altro, che l’agevolazione fosse stata utilizzata in modo elusivo con riferimento a più immobili.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Dopo aver preso atto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 2025, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 nella parte in cui richiedeva, per l’abitazione principale, la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, la Cassazione ha affermato che non è più necessario che i familiari del contribuente abbiano la residenza o la dimora abituale nel medesimo immobile. Ha quindi rilevato che la controversia va riesaminata dal giudice di rinvio per verificare, in concreto, se l’immobile costituisse dimora abituale del solo contribuente secondo i criteri oggettivi e soggettivi elaborati dalla giurisprudenza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La questione sulle spese non è stata decisa nel merito dalla Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992
"per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente"; poi dichiarata illegittima nella parte in cui richiedeva anche i familiari
Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale, l’abitazione principale va intesa come quella nella quale il solo contribuente, titolare del diritto reale, dimora abitualmente; il riferimento ai familiari non è più criterio selettivo per l’esenzione.
art. 3 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole subordinare l’esenzione al requisito della convivenza familiare.
art. 29 Cost.
Il parametro è stato evocato per evidenziare che la disciplina censurata finiva per incidere irragionevolmente sulla dimensione familiare.
art. 31 Cost.
La disciplina è stata ritenuta non coerente con la tutela della famiglia e dei suoi assetti effettivi.
art. 53, primo comma, Cost.
L’esenzione deve collegarsi a elementi oggettivi dell’immobile e non a status soggettivi estranei alla capacità contributiva rilevante ai fini del tributo reale.
Massime di principio
- Ai fini dell’esenzione per abitazione principale in materia di ICI, non è necessario che l’immobile sia dimora abituale e residenza anagrafica anche dei familiari del contribuente: conta la dimora abituale del solo soggetto passivo che vi abbia il diritto reale.
- La nozione di dimora abituale si fonda su un elemento oggettivo di stabile permanenza in un determinato luogo e su un elemento soggettivo di volontà di abitarvi stabilmente, desumibile dalle consuetudini di vita e dalle relazioni sociali.
- Quando una disposizione agevolativa sia stata dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale, il giudice di legittimità deve applicare il nuovo assetto costituzionale e rinviare al giudice di merito per l’accertamento in fatto dei presupposti residui dell’agevolazione.
- Nei tributi reali, i presupposti dell’agevolazione devono essere ricostruiti in base a elementi oggettivi relativi all’immobile e non a condizioni soggettive estranee al bene tassato.
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