Cassazione Penale, Sentenza n. 23746/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per quattro motivi: 1) carenza di prova della preordinazione dell'inadempimento rispetto a vendite on-line e quindi violazione dell'art. 640 c.p.; 2) erronea applicazione dell'aggravante della minorata difesa (art. 61, n.5 richiamato dall'art. 640, II comma, n.2-bis c.p.), sostenendo che le generalità del venditore erano note al momento del pagamento e che la vendita on-line non era strumentalizzata per schermare l'identità; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., nonostante il risarcimento del danno; 4) omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetti di motivazione e per mancata specificità ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Quanto ai profili di merito, la Corte ha ritenuto coerente e priva di vizi logici la motivazione della Corte d'appello circa l'uso di un sito creato ad arte e del meccanismo informatico che ha impedito agli acquirenti di verificare la disponibilità del bene, così giustificando l'aggravante della minorata difesa. I motivi relativi all'art. 131-bis c.p. e alla sospensione condizionale della pena sono stati esclusi dalla cognizione perché non erano stati adeguatamente devoluti al giudice di appello (e l'imputato non aveva chiesto la sospensione in corso di merito). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La truffa è stata ritenuta provata sulla base dell'utilizzo di strumenti informatici e della creazione di un sito funzionale all'inganno che induceva il pagamento immediato senza possibilità di verifica della disponibilità del bene
art. 640, secondo comma, n.2-bis cod. pen.
L'aggravante per aver approfittato di circostanze che diminuiscono la difesa della vittima è stata ritenuta applicabile quando l'imputato ha sfruttato le peculiarità della rete e la modalità telematica di conclusione dell'affare
art. 61, n.5 cod. pen.
Richiamata in relazione all'aggravante di cui all'art. 640 II comma n.2-bis: la corte ha interpretato che la posizione di vantaggio dell'agente derivante dall'uso del mezzo informatico integra la fattispecie
art. 62, primo comma cod. pen.
L'attenuante per la riparazione del danno è stata riconosciuta in sede di merito, ma non è risultata idonea di per sé a comportare la causa di non punibilità ex art. 131-bis senza la preventiva e specifica devoluzione della questione
art. 131-bis cod. pen.
La possibile causa di non punibilità per speciale tenuità o per riparazione non è stata esaminata in Cassazione perché la relativa questione non era stata adeguatamente posta e devoluta al giudice di appello
art. 581, comma 1 c.p.p.
Norma processuale richiamata per l'inammissibilità dei motivi di ricorso presentati senza la specificità richiesta
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamata come base per dichiarare inammissibili i motivi di cassazione che non espongono in modo specifico i punti di illegittimità della decisione impugnata
Giurisprudenza: Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno) e Sez. 5, n. 2727 del 13/12/2019 (Scermino)
Principi richiamati: chi non richiede la sospensione condizionale della pena o non devolve specificamente al giudice di appello la questione della particolare tenuità/rimessione non può poi dolersene in Cassazione
Massime di principio
- In ipotesi di truffa online, l'uso di siti creati ad arte o di meccanismi telematici che impediscono la verifica della disponibilità del bene può integrare l'aggravante della minorata difesa (art. 640 II comma, n.2-bis c.p.).
- La Cassazione richiede che i motivi di ricorso siano proposti con la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; ragioni generiche o non devolute al giudice del merito sono inammissibili.
- La mancata richiesta, nel giudizio di merito, di benefici come la sospensione condizionale della pena o il proscioglimento per particolare tenuità preclude in genere la possibilità di dedurne l'omissione in sede di Cassazione.
- Il riconoscimento dell'attenuante per la riparazione del danno non determina automaticamente la causa di non punibilità ex art. 131-bis: va verificato il rispetto dei requisiti normativi e l'effettiva devoluzione della questione al giudice competente.
- In contestazioni di reati telematici, è importante documentare con precisione gli elementi fattuali (es. creazione e disattivazione del sito, modalità del reindirizzamento, momento in cui sono rese note le generalità) perché la valutazione sulla preordinazione e sull'approfittamento delle circostanze tecnologiche è molto fattuale e incide sull'aggravante
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