Sentenza n. 520/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento prot. rif. n° c_a662/2022/189456 del 15/6/2022 e notificato a mezzo PEC in pari data (nome file allegato alla comunicazione “Diniego Definitivo PGG F.O. 189302-2022.pdf”), emesso dalla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata – Settore Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Bari avente a oggetto “Comunicazione di diniego definitivo relativo all'istanza presentata ai sensi dell'art 44 del D.Lgs. 207/2021, per lo smantellamento dell'impianto esistente di “Radio Mi Piaci” 101,500 MHz sito in Piazza Luigi di Savoia n. 24 e contestuale spostamento presso il sito esistente di proprietà della società INWIT posto in Via Marchese di Montrone, catastalmente individuato al NCEU ai seguenti riferimenti Sezione: A Foglio: 94 Particella: 828”; nonché, ove necessario, delle comunicazioni con preavviso di rigetto prot. 98620 del 28/3/2022 e prot. n° 170585 del 31/5/2022, emesse dalla stessa Ripartizione, e di ogni altro atto presupposto o conseguente, ancorché sconosciuto alla deducente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALTRE RETI PUBBLICITÀ SRL il 12.5.2025: per l’annullamento del provvedimento di diniego definitivo prot. 28/02/2025.0076840.U emesso dalla Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio, Settore Servizi per l'Edilizia Privata, Autorizzazioni e PdC del Comune di Bari nonché tutti gli atti a esso connessi; con vittoria di spese e onorari tutti del presente giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale al trasferimento di un impianto di radiodiffusione dal sito urbano di Piazza Luigi di Savoia al sito INWIT di Via Marchese di Montrone, seguito da un nuovo diniego adottato all'esito del riesame in Conferenza di servizi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego definitivo del Comune di Bari relativo alla richiesta di trasferimento, all'interno del territorio comunale, dell'impianto di radiodiffusione, nonché, con motivi aggiunti, il nuovo diniego adottato nel 2025 all'esito del riesame. Ha dedotto, tra l'altro, il difetto di motivazione e di istruttoria, l'omessa valutazione delle controdeduzioni e dei pareri favorevoli di ARPA Puglia e del MIMIT, la violazione dei doveri di collaborazione e buona fede, l'erronea interpretazione delle comprovate esigenze di servizio richieste per derogare alla localizzazione extraurbana, l'illegittimo ampliamento dei motivi ostativi nel nuovo provvedimento, l'eccesso di potere per sviamento, travisamento, illogicità e irragionevolezza, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e l'illegittimo ricorso a un consulente tecnico esterno. La società ha sostenuto che il trasferimento verso i siti extraurbani indicati dal Comune avrebbe ridotto il bacino di utenza, esposto il segnale a interferenze estere e compromesso la continuità dell'attività economica, mentre il sito urbano avrebbe consentito la compatibilità elettromagnetica e il mantenimento della copertura. Ha inoltre contestato la concreta idoneità dei siti di Santa Fara e Bellavista.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il diniego originario era stato integralmente sostituito dal nuovo provvedimento adottato dopo una rinnovata istruttoria. Ha respinto nel merito i motivi aggiunti. Il nuovo diniego è stato ritenuto autonomo e legittimamente fondato su un'istruttoria aggiornata; l'Amministrazione non era vincolata ai soli motivi del primo diniego quando il riesame aveva fatto emergere ulteriori profili rilevanti. I pareri di ARPA e MIMIT erano limitati, rispettivamente, alla compatibilità con i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e agli aspetti radioelettrici, e non vincolavano il Comune nella valutazione delle esigenze di servizio e della localizzazione urbanistica. Il Regolamento regionale n. 14 del 2006 stabilisce la preferenza per la localizzazione degli impianti fuori dal centro abitato; la deroga richiede la prova rigorosa di esigenze di servizio comprovate e documentate. La ricorrente non ha dimostrato l'assoluta inidoneità delle alternative extraurbane, né l'impossibilità di adeguare tecnicamente l'impianto, né costi e tempi tali da giustificare la deroga. Le allegazioni sulle interferenze estere erano prive di misurazioni aggiornate e di una specifica analisi delle soluzioni tecniche alternative. È stata ritenuta legittima anche l'acquisizione di supporto specialistico esterno da parte del Comune. Il giudice ha reputato immune da travisamento, illogicità e irragionevolezza la valutazione tecnica comunale e ha considerato assorbite le ulteriori questioni formali. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 3.000,00 oltre accessori in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 207/2021
La disposizione costituiva la base normativa dell'istanza di trasferimento dell'impianto di radiodiffusione.
Regolamento regionale Puglia n. 14 del 2006
Stabilisce come regola generale la localizzazione degli impianti al di fuori del centro abitato e consente deroghe soltanto in presenza di comprovate e documentate esigenze di servizio; la deroga richiede una prova tecnica rigorosa dell'inidoneità delle alternative extraurbane.
legge regionale Puglia n. 5 del 2002
Collega la tutela dall'inquinamento elettromagnetico al rispetto delle competenze comunali in materia di assetto del territorio.
art. 21 Cost.
Il valore del pluralismo informativo e della missione istituzionale di un'emittente non esonera dal rispetto della pianificazione territoriale e ambientale, in assenza della prova dell'impossibilità di operare da siti extraurbani.
legge n. 214 del 2024
L'innalzamento dei limiti nazionali di esposizione ai campi elettromagnetici non incide sull'autonoma potestà comunale di pianificazione e localizzazione degli impianti.
Massime di principio
- Quando la pubblica amministrazione sostituisce il provvedimento originario con un nuovo atto integralmente sostitutivo, adottato all'esito di una rinnovata istruttoria, il ricorso contro il primo atto diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; le censure devono essere rivolte contro il nuovo provvedimento.
- Nel riesame conseguente al dovere di riprovvedere, l'amministrazione non è vincolata ai soli motivi posti a fondamento del provvedimento originario, potendo considerare ulteriori profili emersi dalla nuova istruttoria, purché il nuovo atto costituisca l'esito di una valutazione autonoma e completa.
- I pareri tecnici favorevoli di autorità competenti esclusivamente per la radioprotezione o per la compatibilità radioelettrica non attribuiscono automaticamente il diritto alla localizzazione dell'impianto e non vincolano il Comune nella valutazione delle esigenze di servizio, della pianificazione urbanistica, del decoro e dell'impatto territoriale.
- Quando la disciplina regionale privilegia la localizzazione degli impianti di radiodiffusione fuori dal centro abitato, chi invoca la deroga deve fornire una prova tecnica seria, precisa e concordante dell'assoluta inidoneità delle concrete alternative extraurbane; la mera maggiore utilità o convenienza del sito urbano non è sufficiente.
- La necessità di adeguamenti tecnologici, riconfigurazioni o modifiche dell'infrastruttura per operare in un sito extraurbano rientra normalmente nel rischio d'impresa e non integra, di per sé, una comprovata esigenza di servizio derogatoria, salvo che siano dimostrati costi o difficoltà obiettive e sproporzionate.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche comunali si arresta quando esse risultino coerenti, adeguatamente motivate e non affette da travisamento, illogicità o irragionevolezza; l'amministrazione può acquisire supporti specialistici esterni per l'istruttoria di pratiche tecnicamente complesse.
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