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Sentenza

Sentenza n. 5688/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento della determinazione dirigenziale rep. -OMISSIS- del 03/02/2025- Approvazione graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi di ERP - Bando Pubblico Generale 2012 – Annualità 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/1° semestre 2024 pubblicata in data 02.02.2025 del Dipartimento del patrimonio e delle politiche abitative di Roma Capitale oltre dei relativi allegati e di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202504001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nella parte in cui non riconosceva 18 punti per l’appartenenza alla categoria A1

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria approvata da Roma Capitale deducendo la mancata attribuzione di 18 punti spettanti per l’appartenenza alla categoria A1. Ha lamentato la violazione del bando pubblico generale per l’assegnazione di alloggi ERP, degli articoli 3, 6 e 10-bis della legge n. 241/1990, della normativa regionale laziale in materia di edilizia residenziale pubblica e il difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto di avere prodotto l’attestazione di ospitalità rilasciata dall’ente gestore, ritenuta idonea a dimostrare il presupposto per il riconoscimento della categoria e del relativo punteggio.

La decisione

Nel corso del giudizio Roma Capitale ha dichiarato di avere accolto la richiesta della ricorrente e di averle riconosciuto i 18 punti per la categoria A1, in applicazione di nuove indicazioni operative divenute meno restrittive. Successivamente, la ricorrente ha comunicato l’avvenuta assegnazione dell’alloggio ERP e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere; Roma Capitale ha aderito. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’amministrazione aveva riconosciuto il punteggio spettante e che a tale riconoscimento era seguita l’assegnazione dell’alloggio. Le spese sono state compensate, in considerazione della vicenda processuale, della proposizione di un precedente ricorso sulla medesima controversia e della modifica, intervenuta nel settembre 2023, delle modalità di applicazione delle condizioni di priorità ai fini dell’attribuzione dei punteggi.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La norma è stata invocata in relazione ai criteri di formazione della graduatoria e alla correttezza dell’azione amministrativa, ma il giudice non ne ha esaminato il merito per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 6 l. 241/1990

    La norma è stata invocata con riguardo all’istruttoria amministrativa, ma il giudice non ha deciso la relativa censura nel merito.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è stata dedotta dalla ricorrente, senza che il giudice ne abbia definito l’applicazione, essendo sopravvenuta la cessazione della materia del contendere.

  • l.r. Lazio n. 27/2006

    Richiamata quale normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica; non è stata oggetto di esame sostanziale a causa della cessazione della materia del contendere.

  • l.r. Lazio n. 12/1999

    Richiamata quale normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica; non è stata oggetto di esame sostanziale a causa della cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue alla piena soddisfazione della pretesa azionata nel corso del giudizio, mediante riconoscimento del punteggio e successiva assegnazione dell’alloggio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme al GDPR, per disporre l’oscuramento delle generalità della ricorrente e dei dati idonei a identificarla o a individuare l’immobile.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati personali particolari e della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un comportamento pienamente satisfattivo della pretesa azionata e l’utilità richiesta dal ricorrente viene integralmente conseguita, anche mediante il riconoscimento del punteggio dovuto seguito dall’assegnazione del bene o del beneficio richiesto.
  • La modifica delle indicazioni operative applicate dall’amministrazione può determinare il riesame favorevole della posizione del privato e rendere non più attuale la controversia sull’originario diniego o mancato riconoscimento, purché la pretesa sia stata integralmente soddisfatta.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando la vicenda processuale presenti elementi di particolare complessità o sia stata influenzata da precedenti contenziosi e da un successivo mutamento delle modalità applicative dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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