Cassazione Penale, Sentenza n. 3581/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza confermativa d'appello che aveva condannato Adamo per l'omicidio di Bartolomeo Spatola. Il ricorrente contestava la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Gaspare Pulizzi e Antonino Pipitone, deducendo vizi di manifesta illogicità, contraddittorietà e inosservanza di norme processuali (art. 606 c.1 lett. c) ed e) c.p.p.). Si denunciava soprattutto la circolarità e la mancanza di autonomia delle dichiarazioni dei collaboratori (il Pipitone avrebbe preso visione delle dichiarazioni del Pulizzi) e la carenza di riscontri indipendenti a sostegno della loro versione, nonché contraddizioni su particolari rilevanti (modalità dell'incontro, oggetti rinvenuti).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente applicato i principi di diritto sulla valutazione della chiamata in reità e delle dichiarazioni dei collaboratori, avendo adeguatamente motivato la credibilità dei testi e la non autonoma esclusione per mera presunta emulazione. Le contraddizioni evidenziate sono state ritenute plausibilmente spiegate (deterioramento di reperti, difficoltà mnemoniche per il tempo trascorso, diversi gradi di percezione dei fatti) e il percorso motivazionale dei giudici di merito non è stato reputato manifestamente illogico. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per censurare la motivazione e la valutazione della prova. La Corte ha ritenuto che le censure non dimostrassero la sussistenza dei vizi rilevabili ai sensi di questa disposizione e che la motivazione dei giudici di merito fosse adeguata.
art. 192, cod. proc. pen.
Richiamato nel dibattito sulla necessità di riscontri alle dichiarazioni di chiamata in reità. La Corte ha ribadito che i riscontri possono essere anche di natura logica o de relato, purché sottoposti a pregnante vaglio critico e con valenza individualizzante.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata come principio per valutare la possibile colpa nella proposizione di impugnazioni infondate ai fini dell'irrogazione delle ammende.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006 - Alabiso)
Precedente citato circa il principio che la chiamata in reità non costituisce automaticamente prova piena e necessita di riscontri indipendenti e individualizzanti.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 1560 del 21/11/2006 - Missi)
Precedente richiamato che ammette riscontri logici o altra dichiarazione de relato purché sottoposti a incisivo vaglio critico e idonei a collegare l'imputato ai fatti.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono sostenere una condanna anche se presentano elementi de relato, purché siano presenti riscontri indipendenti e una motivazione critica e pregnante da parte del giudice.
- La mera corrispondenza o presunta 'emulazione' tra dichiarazioni non è sufficiente, di per sé, a escluderne la attendibilità: il giudice deve valutare l'esistenza di interessi a false dichiarazioni e la possibilità che i testi abbiano avuto fonti comuni, motivando la decisione.
- Contraddizioni su particolari marginali e mancanze di reperti materiali non invalidano automaticamente le dichiarazioni se il giudice fornisce spiegazioni plausibili (es. deterioramento, modalità di rinvenimento, tempo trascorso).
- Le valutazioni di merito sulla credibilità dei collaboratori e sulla loro autonomia probatoria sono riservate al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se manifestamente illogiche, contraddittorie o prive di motivazione.
- Chi propone ricorso deve assumere responsabilità processuali: impugnazioni manifestamente infondate possono comportare condanna alle spese e ammende ex art. 616 c.p.p.
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