Cassazione Civile, Ordinanza n. 26188/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente)
La controversia
La controversia origina da una transazione conclusa dopo la risoluzione consensuale di un rapporto di agenzia assicurativa. L'ex agente sosteneva che la società non avesse adempiuto all'obbligo assunto al punto 6 dell'accordo, relativo alla disdetta dell'intero portafoglio non liberalizzato collegato all'agenzia di Massafra, e chiedeva il risarcimento del danno da mancato guadagno, quantificato in euro 95.000 annui o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo in parte, liquidando equitativamente il danno in euro 30.000. La Corte d'appello aveva poi rigettato il gravame della società, ritenendo che la clausola transattiva non fosse una mera dichiarazione di intenti ma un vero obbligo giuridico, che andasse interpretata nel contesto complessivo dell'accordo e che la prova dell'adempimento o dell'impossibilità sopravvenuta gravasse sulla debitrice. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: omesso esame di fatti decisivi in relazione all'accordo di liberalizzazione e alla risoluzione consensuale; violazione dell'art. 1362 c.c. per errata interpretazione della clausola n. 6; omesso esame di testimonianze e asserita violazione dell'art. 116 c.p.c.; omesso esame di lettere rilevanti; violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. per la liquidazione equitativa del danno in mancanza di prova dell'an debeatur.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, terzo e quarto motivo per effetto della c.d. doppia conforme e, nel terzo, anche perché le testimonianze non integrano un fatto storico censurabile ex art. 360 n. 5 c.p.c.; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la doglianza sull'interpretazione della clausola negoziale si risolveva in una richiesta di nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto inammissibile anche il quinto motivo per difetto di autosufficienza e perché finalizzato a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
La violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione del contenuto negoziale riservata al giudice di merito.
art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non consente di censurare la valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie.
art. 348, pen.co., c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica e dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito sono diverse.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici, non per mera contrapposizione di una lettura alternativa.
art. 116 c.p.c.
La censura sulla valutazione delle prove non è ammissibile se mira soltanto a ottenere una diversa ponderazione del materiale probatorio.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa del danno non può essere censurata in cassazione mediante una richiesta di rivalutazione delle prove, soprattutto se il motivo è generico e non autosufficiente.
art. 2056 c.c.
Ai fini del risarcimento del danno extracontrattuale, il richiamo alla liquidazione equitativa segue i criteri di cui all'art. 1226 c.c., ma la relativa censura deve investire un error in iudicando e non la ricostruzione fattuale.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di sostituzione dell'interpretazione del giudice di merito con una lettura alternativa ritenuta più plausibile dalla parte.
- L'interpretazione di un accordo transattivo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in sede di legittimità è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per mera divergenza interpretativa.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non riguarda documenti o testimonianze in quanto tali, né la diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi delle sentenze di primo e di secondo grado e non dimostra la loro effettiva divergenza.
- La censura sulla liquidazione equitativa del danno deve essere specifica, autosufficiente e riferita a un vero errore di diritto; non può risolversi in una contestazione generica dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
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