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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14382/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto di energia elettrica (artt. 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.). I motivi di ricorso denunciavano: (1) omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio in primo grado al presunto co-difensore Avv. Carlo Cosma Barra; (2) violazione del diritto di difesa per l'anticipazione, senza avviso, della trattazione disposta per il 28 settembre 2023, con la conseguente definizione del processo l'8 giugno 2023 in assenza del difensore di fiducia; (3-4) revoca implicita e immotivata dell'ordinanza che aveva ammesso i testimoni della difesa, con conseguente nullità; (5) mancata valutazione della richiesta di rinnovazione istruttoria mediante escussione di testi e produzione documentale utili a chiarire l'elemento materiale e la responsabilità soggettiva; (6) vizio nella mancata applicazione del proscioglimento ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo per carenza probatoria e per violazione del principio di autosufficienza del ricorso (mancata allegazione dell'atto di nomina del presunto co-difensore). Ha però accolto il secondo motivo, constatando che l'udienza dell'8 giugno 2023 era stata formalmente chiusa con rinvio al 28 settembre 2023 e che la successiva 'riapertura' e definizione del processo nella stessa giornata, senza preventiva notifica dell'anticipazione al difensore di fiducia, ha configurato una nullità assoluta. La Corte ha precisato che la presenza del difensore di ufficio nominato ex art. 97, comma 4, non supplisce all'obbligo di notificare al difensore di fiducia le modifiche di data dell'udienza già fissata. Per il vizio rilevato la Corte ha annullato la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto il rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo giudizio, affidato a diversa persona fisica ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d) c.p.p.; le altre censure sono state dichiarate assorbite.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624

    Norma che disciplina il reato di furto; richiamata quale titolo di accusa per la sottrazione di energia elettrica

  • Codice penale, art. 625 nn. 2 e 7

    Comma che aggravava la fattispecie oggetto del processo (circostanze aggravanti richiamate nel capo di imputazione)

  • Codice di procedura penale, art. 97, comma 4

    Consente la nomina di un difensore di ufficio in sostituzione del difensore di fiducia assente, ma tale nomina non vale a supplire la notifica necessaria per le modifiche di data di un'udienza già fissata

  • Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 165-bis

    Previsione sull'allegazione degli atti in cassazione; la Corte sottolinea che l'entrata in vigore non esonera il ricorrente dall'obbligo di specificare e allegare gli atti rilevanti

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Richiamato nella normativa giurisprudenziale citata sulla differenza tra vizio di motivazione e vizi di rito; la Cassazione può accedere agli atti per verificare vizi processuali

  • Codice penale, art. 131-bis

    Norma sulle cause di non punibilità (es. particolare tenuità del fatto); era invocata dalla difesa come motivo di proscioglimento, non tuttavia risolta dalla Corte per essere assorbita dalla decisione sul vizio processuale

  • Codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lett. d)

    Norma che autorizza il rinvio del processo per nuova celebrazione davanti a diversa persona fisica; disposta dalla Corte come misura conseguente all'annullamento

Massime di principio

  • La mancata notifica di una modifica della data di udienza al difensore di fiducia, quando la presenza di quest'ultimo è obbligatoria, costituisce una nullità assoluta se la trattazione viene anticipata senza il suo avviso.
  • La nomina in udienza di un difensore di ufficio (art. 97, comma 4 c.p.p.) non sostituisce l'obbligo di notificare al difensore di fiducia le modifiche di data relative a un'udienza già fissata.
  • In cassazione il ricorrente ha l'onere di autosufficienza: deve indicare e allegare gli atti che fondano la censura (anche dopo l'introduzione dell'art. 165-bis disp. att.), altrimenti il motivo processuale può essere respinto per mancata prova.
  • Quando la Corte di cassazione accerta una nullità processuale rilevante ai diritti di difesa, annulla le decisioni di merito e rinvia per nuovo giudizio, spesso davanti a diverso giudice, senza procedere a valutazioni sul merito sostanziale che restano riservate al giudice di rinvio.
  • Le doglianze relative alla revoca o alla ammissibilità di prove (es. testimoni) richiedono che il giudice motivi espressamente le scelte istruttorie; decisioni implicite o immotivate su ammissione/decadenza di prova possono dar luogo a censure rilevanti e nullità processuali.
  • La Corte di cassazione può esaminare fatti e atti processuali per sindacare vizi di rito e preservare il diritto di difesa, anche se ciò comporta un controllo 'anche del fatto' nei limiti strettamente necessari per risolvere la questione procedurale.

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