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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18901/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Brescia che aveva assolto Spinelli per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Il Procuratore Generale ha dedotto due motivi: (1) errata applicazione dell'art. 129 c.p.p.; (2) l'asserita genericità del capo di imputazione non poteva giustificare una pronuncia assolutoria, siccome avrebbe dovuto comportare la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio e non un proscioglimento sul merito. Il capo di imputazione contestava che Spinelli, comunicando con più persone, avrebbe offeso l'onore e il decoro di Mariolini Anna Lisa in qualità di legale rappresentante della società "Onoranze funebri Rebessi" affermando violazioni delle norme sulla cremazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del Procuratore Generale fondato. Ha richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite (De Rosa) sull'art. 129 c.p.p.: tale norma non attribuisce al giudice un potere autonomo di decidere de plano al di fuori delle specifiche norme processuali e impone che la declaratoria di cause di non punibilità sia svolta secondo le regole della sede processuale, lasciando spazio a un contraddittorio limitato. Nel caso concreto il Giudice di pace ha errato: (a) il capo di imputazione non era generico, poiché è sufficiente l'indicazione dei tratti essenziali e il fascicolo consentiva all'imputato di difendersi; (b) dall'asserita genericità non poteva discendere un'assoluzione, ma la declaratoria di nullità del decreto di citazione. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio al giudice di pace che ha emesso la decisione.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta che l'art. 129 non conferisce un potere decisionale autonomo fuori dalle regole della specifica fase processuale; impone la declaratoria prioritaria di cause di non punibilità ma entro le regole del contraddittorio e della sede procedurale.

  • art. 595 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato contestato (diffamazione). Nel caso è il titolo di capo di imputazione, ma la Corte non ha ritenuto fondata l'assoluzione a motivo della presunta genericità dell'imputazione.

  • Sezioni Unite, sentenza De Rosa n. 12283 del 25/01/2005

    Sezioni Unite, n. 12283 del 25/01/2005

    Principio richiamato: art. 129 c.p.p. deve integrarsi con la specificità della sede processuale; la "immediata declaratoria" implica priorità ma non annullamento del necessario contraddittorio e delle regole procedurali della fase.

  • art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020

    art. 23, comma 8 legge n. 176/2020

    Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso senza intervento delle parti secondo le modifiche legislative indicate.

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 569, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che, non essendo esperibile il ricorso per cassazione 'per saltum', il rinvio deve essere disposto al giudice che ha emesso la sentenza impugnata e non al giudice d'appello.

  • Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015 (Bilotta)

    Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui l'atto di accusa è valido se indica i tratti essenziali del fatto in modo da consentire la difesa; vanno considerate anche le altre inserzioni nel fascicolo.

  • Corte Cost., sent. n. 91/92

    Richiamata a supporto del principio che l'attribuzione delle funzioni decisorie deve essere coerente con il momento processuale in cui sono esercitate.

Massime di principio

  • L'art. 129 c.p.p. non autorizza il giudice a pronunciare decisioni 'de plano' al di fuori delle regole procedurali della specifica fase: se il giudice ritiene sussistere una causa di non punibilità deve tuttavia rispettare il contraddittorio e le regole proprie della sede processuale.
  • La presunta genericità del capo di imputazione non giustifica automaticamente un'assoluzione sul merito: il rimedio corretto, se il capo è realmente viziato, è la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio o altra pronuncia formalmente adeguata, non l'assoluzione per insussistenza del reato.
  • L'atto di accusa è conforme se indica i tratti essenziali del fatto e, congiuntamente agli atti nel fascicolo, consente all'imputato di esercitare la difesa; non è necessario che ogni dettaglio sia riportato nel solo capo di imputazione.
  • Quando il giudice individua una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve comunque consentire alle parti di esercitare le facoltà che prima non potevano azionare (memorie, produzione documentale, richiesta limitata di attività istruttoria) e il P.M. può modificare l'imputazione.
  • Se l'impugnazione è promossa dal Procuratore distrettuale e non è possibile il 'per saltum', l'annullamento con rinvio va al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

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