Sentenza n. 12019/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento dell’ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria di €.20.000,00, emessa e notificata dalla resistente agli odierni ricorrenti in data 24 giugno 2024 – Rif. Ord.n.8000 del 19.4.2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro, emessa il 19 aprile 2011 e notificata il 24 giugno 2024
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza-ingiunzione deducendo la prescrizione del diritto del Comune di Tarquinia a irrogare la sanzione. Hanno sostenuto che, dopo la notificazione dell'ordinanza di demolizione del 2011, non fosse stata promossa alcuna azione penale nei loro confronti e che, pertanto, fosse maturata la prescrizione quadriennale decorrente dal 28 novembre 2011. Il provvedimento originario richiamava gli articoli 31 del d.P.R. n. 380/2001 e 15 della legge regionale n. 15/2008 e prevedeva, in caso di accertata inottemperanza, una sanzione pecuniaria compresa tra 2.000 e 20.000 euro. Il Comune non si è costituito e i ricorrenti non hanno prodotto in giudizio il provvedimento impugnato; il Collegio ha comunque deciso la causa secondo il principio della ragione più liquida.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi della prescrizione, affermando che gli illeciti urbanistico-edilizi e paesaggistici consistenti nella realizzazione di opere prive delle necessarie concessioni o autorizzazioni hanno natura permanente. Nel diritto amministrativo l'illecito permane finché non cessa la situazione antigiuridica, ossia finché non venga ripristinato lo stato dei luoghi secundum ius o non siano conseguite le necessarie autorizzazioni. Ne consegue che l'adozione successiva di un provvedimento repressivo non integra un intervento tardivo su un illecito ormai esaurito, ma reprime una situazione illecita ancora in atto. I ricorrenti non hanno allegato né provato che l'abuso fosse cessato mediante il rilascio delle autorizzazioni necessarie; pertanto, non poteva ritenersi decorso il termine prescrizionale. La mancata instaurazione di procedimenti penali dopo la notificazione dell'ordinanza di demolizione è stata ritenuta irrilevante, poiché la prescrizione penale della condotta commissiva non incide sulla permanenza dell'illecito amministrativo. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento dell'ordinanza di demolizione e del successivo accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione.
art. 15 l.r. 15/2008
Richiamato quale base normativa regionale della sanzione pecuniaria applicata in relazione all'inottemperanza all'ordinanza di demolizione.
Massime di principio
- Gli illeciti urbanistico-edilizi e paesaggistici derivanti dalla realizzazione di opere prive delle prescritte concessioni o autorizzazioni hanno natura permanente nell'ordinamento amministrativo, poiché consistono anche nella perdurante omissione dell'obbligo di ripristinare secundum ius lo stato dei luoghi.
- La permanenza dell'illecito urbanistico-edilizio cessa soltanto con il ripristino della legalità, mediante demolizione o conseguimento delle necessarie autorizzazioni; fino a tale momento non decorre il termine di prescrizione rilevante per l'esercizio del potere sanzionatorio amministrativo.
- L'adozione di un provvedimento repressivo a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso non è tardiva se la situazione antigiuridica è ancora in corso, perché l'amministrazione reprime un illecito permanente tuttora sussistente.
- La prescrizione penale della condotta commissiva e la mancata instaurazione di procedimenti penali non determinano, di per sé, la prescrizione dell'illecito amministrativo permanente urbanistico-edilizio.
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