Cassazione Penale, Sentenza n. 14632/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di dissequestro e restituzione di un'area (particelle catastali nn. 1017 e 1018) sottoposta a sequestro preventivo. Primo motivo: violazione del presunto giudicato cautelare restitutorio formato da precedente ordinanza del Tribunale di Cosenza del 21/05/2020 e da pronunce (PM, tribunale del riesame, Cassazione) che avrebbero escluso violazioni urbanistiche sulle particelle richieste; la difesa ha richiamato relazioni tecniche a supporto. Secondo motivo: vizio di motivazione nella valutazione del periculum in mora, contestando che la mera riconducibilità della società all'indagato possa escludere la tutela del terzo di buona fede, e sostenendo che le particelle richieste non siano mai state interessate da trasformazioni urbanistiche.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e, per parte, estraneo ai limiti del sindacato consentito in Cassazione sulle ordinanze cautelari reali. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la questione eccede il sindacato di legittimità (richiederebbe verifica di merito e delle prove) e ha condiviso la valutazione del Tribunale che le particelle 1017 e 1018 fanno parte dell'area complessivamente sequestrata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione del Tribunale sul periculum in mora: l'opera abusiva è corpo del reato e la disponibilità a terzi ne potrebbe aggravare le conseguenze; inoltre la società è riconducibile all'indagato, per cui la tutela del terzo in buona fede non è applicabile. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata disposta ammenda perché l'inammissibilità non è stata ritenuta derivare da colpa della parte.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
norma richiamata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (commi 4 e 8) e legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176
disciplina emergenziale sulla trattazione orale: la richiesta di trattazione orale è irretrattabile e la rinuncia non muta automaticamente il rito in quello cartolare
art. 111 Cost., comma secondo
richiamato in relazione alla tutela della ragionevole durata del processo e alla necessità di rispettare i termini procedurali
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
principio che giustifica l'esclusione dell'obbligo di versamento alla cassa delle ammende quando l'inammissibilità non derivi da colpa da parte del ricorrente
Giurisprudenza della Cassazione relativa al sindacato sulle misure cautelari reali (es. Sez. U, n. 25392/2008; Sez. 2, n. 42410/2021; Sez. 6, n. 22248/2021)
principio secondo cui in Cassazione il sindacato sulle ordinanze cautelari reali è limitato a questioni di diritto e non consente una nuova valutazione di merito o l'esame diretto della prova; inoltre la richiesta di trattazione orale nel periodo emergenziale è irretrattabile
Codice di procedura penale - disciplina del sequestro preventivo
il mantenimento del sequestro reale può essere giustificato dalla presenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora; la valutazione di tali profili rientra nella cognizione cautelare del giudice che ha disposto o confermato la misura
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nelle impugnazioni avverso ordinanze su sequestri reali, è limitata al sindacato di legittimità; non può riesaminare il merito dei fatti o delle prove e non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di perizie tecniche.
- Per ottenere il dissequestro occorre dimostrare, con argomentazione e documentazione convincente, che i beni richiesti non rientrano nell'area sequestrata o che sussista una situazione di terzo di buona fede non riconducibile all'indagato; la mera produzione di perizie private non è sufficiente in Cassazione quando il tema richiede valutazione di merito.
- Il periculum in mora giustifica il mantenimento del sequestro quando il rilascio degli immobili o dell'opera abusiva possa comportare la protrazione o l'aggravamento delle conseguenze del reato; il giudice deve motivare il concreto pericolo di aggravamento.
- La tutela del terzo di buona fede è limitata se il terzo è riconducibile o funzionalmente collegato all'indagato: in tali casi la prova della buona fede e dell'autonomia rispetto all'indagine è determinante.
- In regime di norme emergenziali sulla trattazione orale (es. pandemia), la scelta di procedere con udienza orale è vincolante e la rinuncia unilaterale non altera il rito a vantaggio di chi si è affidato alla discussione orale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14565/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14568/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14569/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14571/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14574/2023 del 06/04/2023
- Sentenza penale · 6 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14576/2023 del 06/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →