Cassazione Civile, Ordinanza n. 19732/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla procedura di assunzione in ruolo di un docente vincitore di concorso bandito con DDG 106/2016. Dopo la nomina a tempo indeterminato per la classe AJ55 di pianoforte, l'interessato non si presentava alle convocazioni del 1° e del 9 settembre 2017 finalizzate alla sottoscrizione del contratto e alla presa di servizio, poiché impegnato in un'esperienza formativa presso l'Opéra di Parigi. L'istituto scolastico emetteva quindi decreto di decadenza dalla nomina per mancata assunzione del servizio senza giustificato motivo. Nei gradi di merito il ricorso del docente veniva rigettato. In Cassazione il ricorrente deduceva: omesso esame di fatti decisivi (nota dell'USR Marche che, in fattispecie analoga, avrebbe consentito il differimento; ammissione della prova testimoniale); violazione degli artt. 1-3 L. 21/1990, dell'art. 18 CCNL 2007, del d.P.R. 3/1957, del d.lgs. 297/1994, dell'art. 3 Cost. e dei principi di buona fede e correttezza; erronea affermazione che la nomina non bastasse a costituire il rapporto; illegittimo diniego del differimento della presa di servizio e dell'aspettativa; censura sulle spese per asserita abnormità e mancata compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che contestavano la ricostruzione dei fatti e quelli prospettati ex art. 360, n. 5, c.p.c. per difetto di conformità al nuovo testo della norma e per la preclusione derivante dalla doppia conforme. Nel merito ha confermato il principio secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, la nomina del docente vincitore di concorso non fa sorgere da sola il rapporto di lavoro, essendo necessaria la sottoscrizione del contratto e la presa di servizio nel termine assegnato; il differimento è ammesso solo in presenza di un giustificato motivo, da valutarsi dalla pubblica amministrazione, e la fattispecie della L. 107/2015 invocata dal ricorrente riguarda solo ipotesi speciali di supplenza. Ha inoltre escluso che la disciplina dell'aspettativa potesse operare prima dell'immissione in servizio e ha dichiarato inammissibile la doglianza sulle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando non si confronta con il testo novellato della norma e quando è ostacolato dalla doppia conforme.
art. 348 ter, comma 5, c.p.c.
La doppia conforme impedisce la censura per omesso esame di fatti decisivi nei casi previsti.
art. 436, comma 4, d.lgs. n. 297/1994
"Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito."
La nomina e l'accettazione non bastano da sole; l'assunzione in servizio entro il termine è necessaria e il differimento è consentito solo per un giustificato motivo.
art. 9 d.P.R. n. 3/1957
Richiamato come disciplina generale della decadenza dalla nomina per mancata assunzione del servizio entro il termine.
art. 17 d.P.R. n. 487/1994
"Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina."
La disciplina generale dell'accesso al pubblico impiego conferma la necessità della tempestiva presa di servizio e la decadenza in mancanza di giustificato motivo.
art. 18 CCNL Comparto Scuola 2007
"Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova"
L'aspettativa presuppone un rapporto di impiego già instaurato; non può essere usata per differire l'immissione in servizio del nominato.
art. 18, commi 7 e 8, CCNL 4.8.1995
Il contratto individuale di lavoro deve essere sottoscritto contestualmente all'assunzione in servizio nel termine fissato dall'amministrazione.
art. 1, comma 99, L. n. 107/2015
La deroga sul differimento della presa di servizio è riferita solo al piano straordinario di assunzioni 2015/2016 e ai docenti titolari di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, per esigenze di continuità didattica.
artt. 1, 2 e 3, L. n. 241/1990
La legge sul procedimento amministrativo non si applica agli atti del rapporto di impiego contrattualizzato adottati dalla P.A. con poteri privatistici.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede motivazione espressa sul mancato esercizio.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in dispositivo per gli effetti economici connessi al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la nomina del vincitore di concorso non coincide automaticamente con l'instaurazione del rapporto di lavoro: il rapporto si perfeziona con la sottoscrizione del contratto e la presa di servizio entro il termine assegnato.
- La mancata assunzione del servizio nel termine stabilito comporta la decadenza dalla nomina, salvo che l'interessato dimostri un giustificato motivo oggettivamente serio, valutato dall'amministrazione.
- Il differimento automatico della presa di servizio è ammesso solo nei casi espressamente previsti da norme speciali; non è estensibile in via analogica a situazioni diverse da quelle contemplate.
- L'istituto dell'aspettativa presuppone un rapporto di impiego già in essere e non può essere utilizzato per rinviare l'immissione in servizio del soggetto ancora non immesso nel rapporto.
- Le FAQ ministeriali o atti interni non costituiscono fonte del diritto e non possono derogare alla disciplina legale della presa di servizio e della decadenza.
- Le censure di omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili se formulate in modo non conforme al nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. e se opera la preclusione della doppia conforme.
- La legge sul procedimento amministrativo non disciplina gli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, che vanno valutati secondo i canoni del diritto privato del lavoro.
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