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Ordinanza

Ordinanza n. 168/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento del decreto ingiuntivo emesso dal Comune di Paola il 9 marzo 2018, n. 133.

Giustizia amministrativa202500376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ingiuntivo emesso dal Comune di Paola il 9 marzo 2018, n. 133

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato un decreto ingiuntivo emesso dal Comune di Paola. Il ricorso introduttivo è stato notificato al Comune di Aiello Calabro, parte necessaria del giudizio, a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dall’elenco previsto dall’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012, che deve essere utilizzato in via esclusiva per le notificazioni telematiche. La notificazione è stata quindi ritenuta nulla per violazione delle regole sull’indirizzo PEC destinatario.

La decisione

Il TAR ha ritenuto nulla la notificazione del ricorso introduttivo effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello presente nell’elenco normativamente previsto. Applicando l’art. 44, comma 4, c.p.a., come risultante dall’interpretazione della Corte costituzionale richiamata nella sentenza n. 148 del 2021, il Collegio ha disposto la rinnovazione della notificazione nei confronti del Comune di Aiello Calabro. La trattazione è stata differita alla camera di consiglio del 6 maggio 2026. Alla parte ricorrente è stato assegnato termine fino al 28 febbraio 2026 per rinnovare la notifica e un ulteriore termine di dieci giorni dalla notificazione per depositare la relativa prova.

Norme richiamate

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221

    L’indirizzo PEC risultante dall’elenco previsto dalla disposizione deve essere utilizzato in via esclusiva per le notificazioni telematiche; la notificazione effettuata a un indirizzo diverso è nulla.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    In caso di notificazione nulla del ricorso introduttivo, il giudice dispone la rinnovazione della notificazione, assegnando il relativo termine.

  • sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148

    È richiamata quale precedente in base al quale deve essere applicata la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.

Massime di principio

  • La notificazione telematica a una pubblica amministrazione deve essere effettuata all’indirizzo PEC risultante dall’elenco individuato dalla legge e utilizzabile in via esclusiva; la notificazione a un diverso indirizzo PEC è nulla.
  • Quando la notificazione del ricorso introduttivo è nulla, il giudice amministrativo deve disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando un termine per l’adempimento e un successivo termine per il deposito della prova della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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