Sentenza n. 3781/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 18600/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 433 del 25 luglio 2017, recante l’annullamento del permesso di costruire comunale n. 1 del 17 gennaio 2013
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari edilizi)
Prevale il privato
La controversia
I proprietari impugnavano la sentenza del TAR Lazio n. 18600/2023, che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento regionale del loro permesso di costruire per la realizzazione di un villino. In primo grado e in appello deducevano, tra l’altro: la tardività dell’esercizio del potere regionale di annullamento; l’erroneità dell’accertamento della presenza di un bosco e del conseguente vincolo paesaggistico, lamentando il mancato esame dei criteri normativi e della documentazione tecnica prodotta; la violazione dei presupposti dell’autotutela, per mancata considerazione del piano di lottizzazione, del tempo trascorso, dell’affidamento dei privati e dell’assenza di una concreta ragione di interesse pubblico; il difetto di istruttoria e motivazione, nonché la mancata valutazione delle osservazioni e della relazione peritale depositate nel procedimento. In appello hanno censurato specificamente i capi della sentenza relativi alla tempestività dell’annullamento, alla partecipazione procedimentale, all’accertamento del bosco e alla mancata comparazione degli interessi. Non hanno reiterato la domanda risarcitoria.
La decisione
L’appello è stato accolto per il motivo relativo alla mancata comparazione degli interessi e all’omessa esternazione dell’interesse pubblico attuale e concreto. Il Consiglio di Stato ha qualificato il potere regionale previsto dall’art. 39 d.P.R. 380/2001 e dall’art. 34 l.r. Lazio n. 15/2008 come forma speciale di annullamento d’ufficio riconducibile all’art. 21-nonies l. 241/1990, caratterizzata dalla specialità del termine di esercizio, ma soggetta agli ulteriori presupposti generali dell’autotutela. L’illegittimità del titolo edilizio non è quindi sufficiente: occorre un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, distinto dalla mera esigenza di ripristinare la legalità, da comparare con gli interessi secondari e con l’affidamento maturato dal privato. Tale comparazione deve essere puntualmente esplicitata nella motivazione, soprattutto quando l’annullamento interviene a distanza di tempo dal rilascio del titolo. Nel caso concreto non risultavano falsità o mendaci dichiarazioni dei privati, né una loro falsa rappresentazione dello stato dei luoghi tale da escludere l’affidamento incolpevole. La delibera regionale non conteneva alcuna valutazione dell’interesse pubblico attuale, dell’affidamento dei destinatari o delle ragioni della prevalenza dell’interesse alla rimozione. Per tale carenza motivazionale, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR e annullato la deliberazione regionale. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 380/2001
Prevede il potere regionale di annullamento dei permessi di costruire illegittimi; il termine speciale di esercizio non esclude l’applicazione degli ulteriori presupposti dell’autotutela, incluso l’interesse pubblico concreto e attuale e la comparazione con l’affidamento del privato.
art. 34 l.r. Lazio n. 15/2008
Disciplina il correlato potere regionale di annullamento dei titoli edilizi nel Lazio, soggetto ai limiti sostanziali dell’annullamento d’ufficio.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il potere di annullamento regionale è ricondotto al modello generale dell’annullamento d’ufficio, dal quale derivano l’obbligo di considerare l’interesse pubblico concreto e attuale, gli interessi dei destinatari e l’affidamento maturato.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione idonea a rendere manifeste le ragioni dell’interesse pubblico e della prevalenza dell’interesse alla rimozione sugli interessi contrapposti.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
Richiamati in relazione alle garanzie di partecipazione e all’obbligo di esaminare le osservazioni e la documentazione prodotte dagli interessati; la decisione è stata tuttavia definita sulla autonoma e assorbente carenza di comparazione degli interessi.
art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 42/2004
Individua il vincolo paesaggistico relativo ai territori coperti da foreste e boschi, la cui concreta sussistenza era controversa nel procedimento.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Prevede l’autorizzazione paesaggistica, ritenuta dalla Regione necessaria in ragione della contestata presenza del vincolo boschivo.
art. 10, comma 5, l.r. Lazio n. 24/1998
Richiamato in relazione alla certificazione comunale sull’assenza del bosco e alle modalità di accertamento della relativa situazione.
art. 99 c.p.a.
Non direttamente applicato nel dispositivo; la sentenza richiama il principio enunciato dall’Adunanza plenaria n. 8 del 2017 sull’annullamento d’ufficio dei titoli edilizi dopo un considerevole lasso di tempo.
Massime di principio
- Il potere regionale di annullamento del permesso di costruire previsto dall’art. 39 d.P.R. 380/2001 costituisce una forma speciale di annullamento d’ufficio riconducibile all’art. 21-nonies l. 241/1990: la specialità del termine di esercizio non deroga agli ulteriori presupposti sostanziali dell’autotutela.
- L’illegittimità del titolo edilizio non è sufficiente a giustificare l’annullamento d’ufficio: l’amministrazione deve accertare un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, che non può coincidere con la mera esigenza di ripristinare la legalità violata.
- L’interesse pubblico alla rimozione di un titolo edilizio deve essere comparato con gli interessi secondari e con l’affidamento maturato dal privato; tale comparazione costituisce un limite esterno all’esercizio della discrezionalità amministrativa.
- Quando l’annullamento d’ufficio interviene a distanza considerevole dal rilascio del titolo, la motivazione deve esplicitare l’interesse pubblico attuale, la consistenza dell’affidamento del destinatario e le ragioni per cui l’interesse alla rimozione prevale sugli interessi contrapposti.
- L’onere motivazionale dell’amministrazione può attenuarsi quando l’interesse pubblico tutelato sia particolarmente rilevante e autoevidente, mentre non può essere escluso in assenza di falsità, mendacio o falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato.
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