Ordinanza n. 2618/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di annullamento d’ufficio della perizia giurata sostitutiva del titolo abilitativo in sanatoria, nonché comunicazione di avvio del procedimento di autotutela
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., la determinazione del Comune di Cinisi del 1° aprile 2026, n. 11, con cui è stata annullata d’ufficio la perizia giurata sostitutiva del titolo abilitativo in sanatoria presentata il 28 ottobre 2024 ai sensi dell’art. 28 l.r. 16/2016. È stata inoltre impugnata la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela e ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono, quali questioni controverse dedotte nel ricorso e ritenute meritevoli di approfondimento, la posteriorità del vincolo paesaggistico rispetto alla data di realizzazione delle opere, l’effettiva data di realizzazione delle opere — che il Comune avrebbe ritenuto successiva al termine previsto dalla legge — e la regolarità della notifica della comunicazione di avvio del procedimento alla ricorrente, considerato che nell’intestazione risultava individuata una PEC.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ha ritenuto necessario acquisire dal Comune una relazione circostanziata, corredata dalla pertinente documentazione, sulle questioni rilevanti per la decisione: la data del vincolo paesaggistico rispetto alla realizzazione delle opere, la data effettiva di realizzazione delle opere in rapporto al termine legale e l’avvenuta notifica dell’avvio del procedimento alla ricorrente. Ha ordinato al Responsabile del Settore IV Urbanistica, Edilizia e SUAP del Comune di Cinisi, con facoltà di delega, di depositare tale relazione entro il 30 settembre 2026, avvertendo che l’eventuale condotta omissiva potrà essere valutata come argomento di prova e anche ai fini della condanna alle spese, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e dell’art. 116, comma 2, c.p.c. La richiesta cautelare è stata temporaneamente respinta, non perché definitivamente infondata, ma perché non risultava ancora adottata un’ordinanza di demolizione e la causa sarebbe stata riesaminata a breve. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2026; ogni decisione sulle spese della fase è stata rinviata.
Norme richiamate
art. 28 l.r. 16/2016
La disposizione è indicata quale base normativa della perizia giurata sostitutiva del titolo abilitativo in sanatoria; l’ordinanza dispone ulteriori accertamenti sulla legittimità del successivo annullamento d’ufficio.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda di sospensione cautelare proposta dal ricorrente.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di trarre argomenti di prova dalla mancata ottemperanza all’ordine istruttorio o dalla condotta omissiva della parte onerata.
art. 116, comma 2, c.p.c.
È richiamato, unitamente all’art. 64, comma 4, c.p.a., quale base per valutare la condotta omissiva dell’amministrazione anche ai fini della regolazione delle spese.
Massime di principio
- Quando la decisione su un ricorso dipende da circostanze fattuali controverse e dalla documentazione nella disponibilità dell’amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di depositare una relazione circostanziata corredata dai documenti pertinenti.
- L’eventuale mancata ottemperanza dell’amministrazione a un ordine istruttorio può essere valutata dal giudice come argomento di prova e può incidere anche sulla regolazione delle spese di lite.
- La domanda cautelare può essere temporaneamente accantonata o non accolta quando non sia ancora stato adottato l’atto lesivo paventato, ove la controversia debba essere riesaminata in tempi ravvicinati e non emerga, allo stato, la necessità di una misura urgente.
- Nel giudizio relativo all’annullamento d’ufficio di un titolo o di un atto edilizio in sanatoria, assumono rilievo, ai fini dell’istruttoria, la collocazione temporale del vincolo paesaggistico, la data effettiva di realizzazione delle opere e la regolarità della comunicazione di avvio del procedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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