Cassazione Penale, Sentenza n. 4924/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 4/03/2021 che aveva rigettato l'appello avverso il diniego, disposto dalla Corte d'Assise, di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con controllo elettronico. Il motivo unico dedotto in cassazione denunciava vizio di motivazione (illogicità, insufficienza e apparente) in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, con particolare censura per l'integrazione della motivazione da parte del giudice d'appello e per la mancata valutazione della specifica posizione dell'imputato (età oltre 70 anni, domicilio proposto fuori regione, decorso del tempo dai fatti e mancanza di precedenti successivi), nonché per presunta violazione dell'art. 275 c.p.p. e richiamo all'art. 606 comma 1 lett. e) per il vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l'art. 309 comma 9 c.p.p. (norma eccezionale che impone l'annullamento nel riesame se la motivazione manca) dovrebbe essere estesa all'appello cautelare ex art. 310 c.p.p.; inoltre ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale che ha valorizzato gravi indizi di omicidio consumato e tentato aggravati dall'art. 416-bis.1, il ruolo di mandante e l'intraneità al contesto mafioso, giustificando la persistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e l'inefficacia della misura meno afflittiva anche con controllo elettronico. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; sono stati altresì disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Invocato dal ricorrente come parametro per censurare la motivazione; la Corte ha invece valutato che la deduzione di vizio motivazionale non fosse idonea a rendere ammissibile il ricorso.
art. 275 c.p.p., commi 3 e 4
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta violazione delle regole sulla motivazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale avesse adeguatamente valutato le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
art. 310 c.p.p.
Norma che disciplina l'appello avverso i provvedimenti cautelari; la Corte ha rilevato che l'art. 310 non richiama l'art. 309 comma 9 e permette al giudice d'appello una valutazione diversa e anche integrativa rispetto alla prima decisione, a differenza del riesame disciplinato dall'art. 309 comma 9.
art. 309 c.p.p., comma 9
Norma eccezionale che impone l'annullamento del provvedimento in sede di riesame se la motivazione manca o è carente; la Corte ha escluso che tale norma possa essere estesa all'appello ex art. 310.
art. 292 c.p.p., comma 1, lett. c)
Richiamato per distinguere la valutazione del cosiddetto 'tempo silente' nella fase di adozione della misura cautelare (che il giudice deve valutare) rispetto alla possibile revoca o sostituzione della misura, nella quale assume rilievo il tempo trascorso dall'applicazione della misura stessa.
art. 299 c.p.p.
Richiamato dalla Corte per spiegare che, ai fini della revoca o sostituzione della misura, non è richiesto lo stesso approfondimento sul tempo trascorso rispetto alla fase di adozione della misura.
art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter
Norma procedurale per gli adempimenti consequenziali alla decisione che la Corte ha disposto di inviare alla Cancelleria.
Massime di principio
- L'appello cautelare disciplinato dall'art. 310 c.p.p. non è soggetto automaticamente alla deroga prevista dall'art. 309 c.p.p., comma 9, che riguarda il riesame: il giudice d'appello può integrare o motivare diversamente rispetto al primo giudice, quindi non è sempre obbligato ad annullare il provvedimento quando la motivazione originaria risulti carente.
- La presenza di gravi indizi, il ruolo nel contesto associativo (anche se la condanna non è definitiva) e la qualità delle condotte possono legittimare la persistenza della custodia cautelare anche per imputati anziani; il mero raggiungimento dell'eta' di 70 anni non impedisce automaticamente la custodia in carcere.
- Il decorso del tempo dal fatto originario non comporta di per sé l'attenuazione delle esigenze cautelari: occorrono elementi nuovi o sopravvenuti che dimostrino la riduzione del pericolo di reiterazione.
- La valutazione della pericolosità e della idoneità delle misure alternative (arresti domiciliari con controllo elettronico) è rimessa al giudice andrebbe motivata con riferimento al contesto relazionale e alla concreta capacità del controllo di impedire la reiterazione.
- In sede di impugnazione il difensore deve proporre censure specifiche e ben fondate sulla motivazione; la mera richiesta di un diverso apprezzamento di fatto è impropria e difficilmente accoglibile in cassazione per vizi di motivazione non ammissibili.
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