Ordinanza n. 675/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali di annullamento in autotutela di DIA e permessi di costruire, anche in sanatoria, relativi ad ampliamenti volumetrici, coperture, vano scala, cambi d'uso e vani abitabili
Esito
La controversia
Sono stati riuniti due ricorsi proposti da proprietarie, rispettivamente, contro l'ordinanza comunale del 31 gennaio 2024 con cui il Comune di Barletta ha disposto, richiamando una sentenza del Consiglio di Stato e precedenti pronunce penali, l'annullamento in autotutela dei titoli edilizi relativi a interventi ritenuti aumenti di volumetria e variazioni essenziali non consentiti in zona B2, e contro la medesima ordinanza nella parte concernente la DIA del 20 settembre 2007, diversi permessi di costruire in sanatoria e il permesso di costruire del 21 febbraio 2011 relativo al cambio d'uso e alla realizzazione di vani abitabili. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti né esaminati i singoli motivi di illegittimità dedotti dalle ricorrenti.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le domande di annullamento. Preso atto che il nuovo verificatore, nominato per rinnovare una precedente verificazione non eseguita per mancata accettazione dell'incarico, ha chiesto una proroga di trenta giorni per acquisire dal Comune la documentazione necessaria, il Collegio ha accolto l'istanza. Il termine per il deposito della relazione di verificazione è stato prorogato sino al 15 luglio 2026. È stata confermata l'udienza pubblica del 17 novembre 2026 per la prosecuzione della trattazione dei ricorsi riuniti. Nessuna statuizione di merito sull'illegittimità degli atti impugnati e nessuna specifica regolazione delle spese risultano dal testo.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata nell'oggetto dell'ordinanza comunale per qualificare gli interventi edilizi contestati come variazioni essenziali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2
È richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a giustificazione dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando una verificazione già disposta non sia stata eseguita e il nuovo verificatore rappresenti la necessità di acquisire documentazione ancora non pervenuta, il giudice può prorogare il termine per il deposito della relazione, purché la richiesta sia motivata e compatibile con la prosecuzione del giudizio.
- La proroga del termine assegnato all'organo verificatore e la fissazione o conferma dell'udienza pubblica costituiscono statuizioni istruttorie e non implicano una decisione, neppure provvisoria, sulla fondatezza delle domande di annullamento degli atti amministrativi impugnati.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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