Sentenza n. 4531/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento della determinazione dirigenziale numero repertorio -OMISSIS- – numero protocollo -OMISSIS- dell’1/02/2024, notificata il 22/2/2024, del Municipio -OMISSIS- – Direzione Tecnica E.Q. Edilizia Privata – Ufficio Disciplina Edilizia, con la quale viene ingiunta al ricorrente la demolizione delle opere abusive realizzate a Roma, in -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, sub. 1 e 2.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione relativa a due manufatti edilizi privi di permesso di costruire, realizzati in area sottoposta a vincoli paesaggistici e ricadente nel perimetro di un parco
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con un unico articolato motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, proporzionalità e legittimo affidamento, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto assoluto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che il lungo tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi avrebbe richiesto una verifica più puntuale della loro epoca di realizzazione e una motivazione rafforzata sull’attualità dell’interesse pubblico alla demolizione. Ha inoltre richiamato la sentenza penale con cui, nei suoi confronti, i reati edilizi e ambientali erano stati dichiarati estinti per prescrizione, sostenendo che tale pronuncia impedisse di ritenere accertati gli abusi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Dalla documentazione comunale ha rilevato che i manufatti, costituiti da un edificio di rilevanti dimensioni suddiviso in due abitazioni, con portici, locali interrati e pertinenze, erano stati realizzati senza permesso di costruire e non risultavano condonati né condonabili, anche per la presenza di plurimi vincoli paesaggistici e del vincolo derivante dall’inclusione nell’area del Parco di Veio. L’ordine di demolizione è stato quindi ritenuto correttamente fondato sull’accertamento dell’abuso. Il Collegio ha escluso che il decorso di circa vent’anni imponesse una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico: la repressione degli abusi edilizi è attività vincolata, l’interesse pubblico coincide con il ripristino della legalità urbanistico-edilizia ed è in re ipsa, mentre non è tutelabile l’affidamento sulla conservazione di un illecito permanente. È stata inoltre esclusa la rilevanza favorevole della sentenza penale, poiché la dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione non equivale ad assoluzione nel merito e, nel caso esaminato, non emergeva in modo evidente l’innocenza dell’interessato né l’assenza della prova di colpevolezza. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 8.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce il fondamento della demolizione degli interventi edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire; l’esercizio del potere repressivo è vincolato all’accertamento dell’abuso.
art. 15 l.r. Lazio 15/2008
Richiamato dall’amministrazione quale ulteriore possibile fondamento della qualificazione delle difformità edilizie come abusive.
art. 134 d.lgs. 42/2004
Richiamato in relazione ai vincoli paesaggistici gravanti sull’area, ostativi alla sanatoria.
art. 26 c.p.a.
Applicato per porre le spese di giudizio a carico della parte soccombente.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere edilizie realizzate senza titolo, in totale difformità o con variazioni essenziali è un atto vincolato e dovuto, fondato sull’accertamento dell’abuso, sicché non richiede una motivazione specifica su un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità urbanistico-edilizia.
- Il decorso di un lungo periodo dalla realizzazione dell’abuso edilizio non consolida la situazione illecita e non impone, di per sé, una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico alla demolizione, poiché l’illecito edilizio ha carattere permanente e l’interesse alla repressione è in re ipsa.
- Non è configurabile un affidamento incolpevole tutelabile sulla conservazione di un’opera abusiva, essendo il tempo inidoneo a legittimare una situazione originariamente contra legem.
- La dichiarazione di estinzione del reato edilizio per prescrizione non equivale ad assoluzione nel merito e non impedisce all’amministrazione di esercitare il potere repressivo, salvo che dagli atti emerga in modo immediato e positivo l’innocenza dell’interessato o l’assoluta assenza di prova della sua colpevolezza.
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